La riapertura del concordato preventivo non è una fantasia, ma si sta delineando il possibile inserimento di uno slittamento dei termini al 10 dicembre 2024 in un D.L. di prossima emanazione. Il Decreto Legge dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri e poi destinato a essere inserito come emendamento al c.d. Decreto “Collegato alla Manovra” (D.L. n. 155/2024), ora all’esame del Senato.
La nuova scadenza per l’opzione è successiva a quella per il versamento degli acconti del 2 dicembre 2024, quindi sarà necessario prevedere una doppia via per i versamenti, che faccia distinzione tra:
Sono 500.000 le partite IVA che hanno già sottoscritto l’accordo. I soggetti ISA sono più del 15% del totale (circa 405.000) e circa 160.000 sono passati da voti dall’1 all’8. Tutto questo porterà a entrate per 1,3 miliardi di euro, a fronte però di un aumento di base imponibile che tra imposte sui redditi (IRPEF/IRES e sostitutiva per i forfettari) e IRAP dovrebbe attestarsi intorno ai 14,8 miliardi di euro.
Le eventuali maggiori risorse, che potranno arrivare, finanzieranno le modifiche all’IRPEF in Manovra e in via privilegiata saranno destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.
Invio del modello con l’opzione fatta per errore - Molti si stanno interrogando se nell’emendamento verrà inserito anche una via di fuga per coloro che hanno erroneamente indicato nel quadro P o nel quadro LM sez. VI l’adesione al CPB. Essi a oggi non possono tornare indietro. La scelta è irrevocabile. Se decidesse di non versare le imposte dovute, che scaturiscono dal CPB, il danno sarebbe doppio; infatti tasserebbero comunque il reddito concordato, anche in caso di decadenza e senza fruire dei benefici.
La dichiarazione come atto di scienza e non di volontà può essere citata per alcuni quadri del modello dichiarativo, ma non per tutti. Le manifestazioni di volontà come le opzioni sono scelte definitive, non revocabili.
Una volta che il contribuente proceda ad accettare il reddito proposto:
Ciò implica il fatto che:
È possibile evitare la decadenza se interviene il ravvedimento operoso. Il comma 3 dell’art. 22 prevede che le violazioni di cui al comma 1, lett. e) ed al comma 2, lett. a), b) e c), n. 1) non implicano la decadenza ove il contribuente:
L’effetto della decadenza è quello di disconoscere l’accordo assunto con l’erario di dichiarare i redditi concordati, dovendosi tornare a considerare il reddito effettivo. Per evitare che il contribuente, accortosi della mancata convenienza dell’opzione esercitata, possa invocare una causa di decadenza al solo fine di poter venir meno all’accordo assunto, nell’ambito del “correttivo” è stato previsto che nell’ipotesi di decadenza restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito/valore della produzione IRAP concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Esempio - Se il reddito effettivo generato nel 2024 è pari a € 260.000. IL CPB richiede un reddito concordato di 275.000 euro. La s.r.l. decaduta dovrà continuare a calcolare le imposte sul reddito proposto di € 275.000, in quanto superiore al reddito effettivo di € 260.000. Qualora il reddito effettivo, pari a € 350.000, sia superiore al reddito proposto: l’Ufficio richiederà le imposte calcolate sul reddito effettivo.
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