L’art. 9, comma 3, del Decreto CPB, prevede che per il primo anno di applicazione dell’istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, cioè entro il 31 ottobre 2024.
Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell’istituto, tale termine coincide con quello previsto per l’adesione al CPB.
Ai fini dell’adesione al CPB, quindi il contribuente che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta CPB, omettendo il quadro P, può formalizzare successivamente l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.
Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (art. 9, comma 3, ultimo periodo, del Decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’art. 2, comma 7 del D.P.R. del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Al contrario, se erroneamente, simulando il reddito concordato, fosse stato allegato il quadro P e il contribuente non volesse in realtà aderire? È possibile emendare la scelta? Riteniamo che l’opzione non dovrebbe essere oggetto di dichiarazione integrativa in quanto l’opzione o la mancata opzione non rappresenta una “dichiarazione di scienza” (come, ad esempio lo è la dichiarazione di un reddito) ma una “dichiarazione negoziale”. Si tratta di una scelta fatta dal contribuente e quindi non è possibile il “ripensamento”, la rettifica attraverso lo strumento della dichiarazione integrativa.
Una corretta compilazione dell’Isa e modello Redditi 2024 entro il 31 ottobre è fondamentale quindi, perché il concordato preventivo non permette correzioni della dichiarazione.
Non solo non sarà possibile procedere con l’adesione passato il 31 ottobre 2024, ma non si potranno neanche emendare con una dichiarazione integrativa eventuali errori che incidono sul reddito concordato. È ipotesi di decadenza dal concordato preventivo la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa ex art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998 con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato (art. 22, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 13/2024).
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