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Ecobonus e conseguenze dell’omesso o tardivo invio della comunicazione all’Enea: il punto della situazione

21 Ottobre 2024
Ecobonus e conseguenze dell’omesso o tardivo invio della comunicazione all’Enea: il punto della situazione

Dopo l’ennesimo cambio di rotta della Cassazione in tema di ecobonus e mancata comunicazione all’ENEA appare utile fare il punto sullo stato dell’arte della questione.

Come noto, la Legge di Bilancio 2018, al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto per effetto della realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e che accedono alle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, in maniera analoga a quanto previsto per detrazioni fiscali relative agli interventi per la riqualificazione energetica per i quali occorre inviare le informazioni contenute nell’APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 rimangono valide anche per gli anni successivi in quanto le stesse non hanno subito modifiche.

È, dunque, confermato per gli anni successivi l’invio all’Enea delle comunicazioni aventi ad oggetto:

  • interventi di risparmio energetico che godono della detrazione IRPEF al 50%; 65%; 70%; 75%; 80% e 85%;
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio che determinano un risparmio energetico per i quali è possibile fruire della detrazione IRPEF 50%;
  • bonus facciate quando l’intervento incide sulla trasmittanza termica dell’involucro opaco, interessando più del 10% dello stesso;
  • bonus arredo nel caso di acquisti di determinati elettrodomestici.

Circa la natura decadenziale di tale comunicazione la giurisprudenza ha palesato nel tempo orientamenti mutevoli. Con l’ordinanza n. 19309 del 12 luglio 2024 la Suprema Corte ha ritenuto che l’omessa trasmissione della comunicazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori non comporti la decadenza della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica di cui agli artt. 1, commi 344-347, della Legge n. 296/2006 e art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. ecobonus).  Solo pochi mesi prima l’ordinanza n. 15178/2024 riportava conclusioni esattamente opposte statuendo che la mancata trasmissione della comunicazione comporta la perdita del diritto al beneficio, poiché tale obbligo serve a prevenire possibili frodi ed a permettere la verifica della presenza dei requisiti richiesti.

Di seguito l’elenco delle principali pronunce al riguardo:

PRONUNCE FAVOREVOLI ALLA PERDITA DELLA DETRAZIONE (natura decadenziale della comunicazione)

PRONUNCE CONTRARIE ALLA PERDITA DELLA DETRAZIONE (principio di prevalenza della sostanza sulla forma)

  • TP Novara 6 febbraio 2017, n. 24/2/17;
  • CTI Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21;
  • Cassazione, ord. n. 34151/2022;
  • Cassazione, ord. 15178/2024;
  • CTR Milano 10 marzo 2015, n. 853/19/15, n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018, n. 5330/9/18,
  • CTP Lecce 179/01/2018;
  • CTR Toscana 3 novembre 2020, n. 790/5/2020,
  • CGT Firenze n. 141/03/2023.
  • CTR Milano 10 marzo 2015, n. 853/19/15, n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018, n. 5330/9/18,
  • CTP Lecce 179/01/2018;
  • CTR Toscana 3 novembre 2020, n. 790/5/2020,
  • CGT Firenze n. 141/03/2023.

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