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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CPB: nuove FAQ dall’Agenzia

18 Ottobre 2024
CPB: nuove FAQ dall’Agenzia

Nuovi chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria. Con le FAQ del 17 ottobre 2024 l’Agenzia fornisce delucidazioni in merito al calcolo degli acconti e all’imposta sostitutiva (artt. 2020-bis del D.Lgs. n. 13/2024), ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione.

Fattispecie

Dubbio

Chiarimento FAQ del 17.10.2024

Calcolo degli acconti

Ci si è chiesti se, nel caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis  del Decreto CPB, l’eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l’imposta sostitutiva.

  • l’Agenzia conferma che in sede di determinazione del saldo relativo all’imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L’eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (artt. 1011 del Decreto CPB)

Si chiede di sapere se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al CPB.

  • Sono esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA.

Si chiede di sapere se la modifica della compagine sociale opera come causa di esclusione, oltre che per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, anche per le società di capitali in regime di trasparenza.

  • La lettera b-quater) dell’art. 11 del Decreto CPB prevede quale causa di esclusione l’ipotesi in cui “nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (…) la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale”. Considerato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB.

Si chiede di sapere se il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza comportino l’esclusione dal CPB.

  • L’art. 11 del Decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione dal CPB prevede anche il caso in cui “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”.
  • Considerato il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alle “modifiche della compagine sociale” dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR senza, tuttavia, specificare le cause di tali modifiche, si ritiene che anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato da uno dei predetti soggetti rientrino tra quelle idonee a determinare “modifiche della compagine sociale” di cui al citato art. 11.

Si chiede se il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società sia causa di cessazione dal CPB.

  • La risposta è positiva, in quanto il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura una causa di cessazione dal CPB ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.

Cause di decadenza (artt. 2233 del Decreto CPB)

L’art. 22, comma 1 , lettera e), del Decreto CPB stabilisce una causa di decadenza dal concordato se è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione a seguito delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Si chiede se tale decadenza maturi con la comunicazione al contribuente dell’avviso bonario di cui al richiamato art. 36-bis o soltanto dopo che sia spirato il termine di 60 giorni per la definizione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.

  • Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato art. 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Reddito oggetto di concordato (artt. 15, 1628 del Decreto CPB)

Si chiede di sapere se per i soggetti in regime forfetario, la proposta di CPB si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori

  • Si conferma che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.

FAQ Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva

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