In generale, gli eventuali redditi effettivi (siano essi maggiori o minori dell’ammontare del reddito concordato) non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori INPS e Gestione separata (artt. 19, comma 1 e 30, comma 1 del D.Lgs. n. 13/2024). L’extra reddito in sostanza non viene tassato, anche se il reddito effettivamente conseguito nei periodi oggetto di concordato risulta significativamente superiore a quello proposto in adesione.
Una volta che i contribuenti faranno l’adesione al CPB per il biennio 2024-2025, devono considerare che il reddito concordato da tassare deve essere, tuttavia, “rinormalizzato”.
Durante i periodi in cui il CPB è efficace, il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie determina, infatti, una corrispondente variazione del reddito concordato (art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024).
Ne deriva che, in base al citato art. 16, le voci indicate andranno ad influire sul reddito concordato (per ciascun periodo 2024 e 2025), nel caso in cui si siano effettivamente verificate.
Dunque, il reddito concordato per i soggetti ISA può variare per effetto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, redditi di partecipazione, perdite fiscali, perdite su crediti, corrispettivi per cessione della clientela o di elementi immateriali che si sono realizzati nel corso del periodo d’imposta (in costanza di concordato).
Il reddito concordato ottenuto con queste variazioni va poi ridotto delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti (ex artt. 8 e 84 del TUIR e art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 13/2024). Le perdite pregresse sono computate in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi successivi a quello in cui si sono realizzate nel limite dell’80% di quest’ultimo, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Ad esempio, una perdita fiscale maturata nel 2022, potrà essere utilizzata in diminuzione del reddito concordato per il 2024 nel modello REDDITI 2025 (circolare n. 18/E/2024, § 3.2). Potranno essere scomputate dal reddito concordato effettivo anche le perdite imputate per trasparenza nel quadro RH del modello REDDITI (circolare 18/E/2024, § 6.17). In ogni caso, il reddito concordato non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.
Per la spettanza di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni anche fiscali è valutata sulla base del reddito effettivo (art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 13/2024).
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