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Opzione per lo sconto e fattura di saldo 2024

11 Ottobre 2024
Opzione per lo sconto e fattura di saldo 2024

In caso di lavori su condominio minimo, Cila 2022, fatture di acconto pagata nel medesimo anno ad un artigiano ed a una ditta per pulizia e preparazione cantiere, con saldo a conclusione nel 2024, ci si chiede se resta possibile o meno per il fornitore applicare lo sconto nella fattura anche in sede di saldo dei lavori.

Come noto, i “paletti” che pone il D.L. n. 39/2024, per poter continuare a esercitare le opzioni di sconto o cessione sulle spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024, sono sostanzialmente tre, ossia che entro la data ultima del 29 marzo 2024:

  • sia stata emessa almeno una fattura per l’addebito di spese agevolate relative all’intervento con CILAS o altro titolo edilizio depositato prima del 17 febbraio 2023;
  • sia stato disposto il bonifico parlante per il pagamento di quelle spese, o comunque della parte di esse non “coperta” dall’eventuale sconto applicato in fattura (resta ben inteso che, nel caso di fatture emesse con sconto “integrale” sul corrispettivo in relazione a SAL 2023 che risultavano agevolati con il superbonus del 110%, tali spese si considerano sostenute alla data di emissione della fattura e la mancanza di bonifici parlanti non preclude la possibilità di completare gli interventi non ultimati con sconti al 70%);
  • spese e fattura si riferiscano a lavori già effettuati e non siano quindi meri acconti a fronte di lavori ancora da effettuare. Appare quindi “salvo”, ad esempio, chi, avendo contrattualizzato i lavori entro il 29 marzo 2024 (compreso), abbia potuto emettere entro questa medesima data una fattura di addebito delle spese riferite alle prime attività di allestimento del cantiere, con bonifico “parlante” disposto dal committente entro la medesima data (pare pacifico rilevi la data di disposizione del bonifico, non quella di accredito della relativa valuta).

È chiaro che, nel caso del superbonus, ove i “lavori già effettuati” (e già fatturati, con sostenimento della relativa spesa) alla data del 29 marzo 2024 non raggiungano la soglia minima del 30% di completamento dell’intervento complessivo, ai fini della possibilità di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio delle opzioni è necessario attendere che il proseguimento dei lavori consenta di raggiungere tale soglia minima. Viene espressamente esclusa, pertanto, la “scappatoia” dell’anticipo della fatture per interventi ancora da effettuare, che era diventata ormai consuetudine negli ultimi anni (a partire dal bonus facciate e poi allargata ad altri bonus edilizi).

Quanto al quesito posto si osserva che, alla data del 29 marzo 2024:

  • l’intervento edile è evidente iniziato (presenza del relativo titolo abilitativo al 16 febbraio 2023);
  • è stata sostenuta una parte della spesa (fattura di acconto saldata e, presumibilmente, anche la preparazione del cantiere dovrebbe poter rientrare tra le spese di inizio lavori),
  • pertanto, sarà sicuramente possibile anche nel 2024 la fattura a saldo con applicazione del meccanismo dello sconto in fattura.

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