L’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.
L’articolo indica:
In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 al CPB, possono adottare il regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.
Base imponibile dell’imposta sostitutiva - La base imponibile della sostitutiva è pari alla differenza tra:
La base imponibile dell’IRAP è invece pari alla differenza tra:
Le aliquote - Le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono:
L’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, per l’IRAP è pari al 3,9 per cento.
Vengono ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva - Va versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non è possibile il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo:
non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
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