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Nuove regole bilanci abbreviati e micro con decorrenza da definire

2 Ottobre 2024
Nuove regole bilanci abbreviati e micro con decorrenza da definire

L’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024, Decreto che ha introdotto novità sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, è intervenuto anche in materia di soglie dimensionali rispetto alle quali verificare la chance di redazione del bilancio in forma abbreviata e micro ovvero l’obbligo di bilancio consolidato.

In tal modo viene recepita la direttiva delegata UE 2023/2775 con cui la Commissione provvede, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 13, della direttiva UE 2013/34, periodicamente, all’adeguamento delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell’attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, i quali consentono di attribuire alle stesse la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”. Si veda il dossier ufficiale sul Decreto in parola.

Forti dubbi ci sono in merito all’entrata in vigore delle disposizioni in esame.

Posto che il D.Lgs. n. 125/2024 nulla prevede a riguardo, dovrebbe entrare in gioco quanto disposto dalla sopra citata direttiva UE 2023/2775 all’art. 2, il che comporterebbe l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in riferimento agli esercizi finanziari che hanno inizio dal 1° gennaio 2024.

Dunque in riferimento già dal bilancio 2024 per i soggetti “solari”.

Per le nuove attività non ci sono particolari problemi di applicazione della norma posto che il rispetto dei requisiti per il bilancio abbreviato o micro va verificato rispetto al primo esercizio.

Tuttavia il discorso si fa un po’ più complicato per le attività già in essere, visto che la norma fa riferimento alle soglie dimensionali verificate rispetto a due esercizi consecutivi.

Da qui, potrebbero tornare utili le indicazioni fornite dal CNDCEC (vedi documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) rispetto alle modifiche apportate alle soglie dimensionali per la redazione del bilancio ad opera del D.Lgs. n. 173/2008.

In tale sede è stata data valenza retroattiva alla norma nel senso che per le attività già in essere ai fini della verifica delle soglie dimensionali potevano essere considerati anche i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore della stessa norma.

Rapportando tali indicazioni alle nuove soglie dimensionali in esame è corretto affermare che ai fini della verifica dei limiti introdotti dal D.Lgs. n. 125/2024 possono essere considerati anche gli esercizi precedenti al 2024 (22 e 23).

Tuttavia di segno opposto sono state le indicazioni di Assonime (vedi circolare n. 9/2009) che ha escluso qualsiasi applicazione retroattività della norma ai fini della verifica delle suddette soglie.

A parte tale chiusura, nella stessa circolare Assonime ha ritenuto che la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o con le disposizioni di favore previste per le micro-imprese, decorra già dal secondo esercizio consecutivo in cui sono rispettate le soglie dimensionali previste per tali semplificazioni.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.

Bilancio in forma abbreviata
(limiti dimensionali da rispettare nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi)

Vecchi limiti dimensionali

Attivo SP

€ 4.400.000

Ricavi vendite

€ 8.800.000

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

50 unità

Nuovi limiti

Attivo SP

5.500.000

Ricavi vendite

11.000.000

Dipendenti occupati in media durante l’esercizio

50 unità

Il comma 1, lettera b), modificando l’art. 2435-ter, comma 1 (bilancio micro-imprese), del Codice civile ha aumentato, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

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