L’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede i casi in cui il contribuente decade dal concordato preventivo in via retroattiva per entrambi i periodi del biennio. Ora, il Decreto correttivo prevede che in caso di decadenza dal concordato:
- restano dovute le imposte e i contributi dovuti sul reddito o valore della produzione concordati,
- laddove maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
La disposizione ha un’efficacia evidentemente antielusiva, dato che si vuole scoraggiare la decadenza qualora il contribuente si renda conto che i redditi effettivamente conseguiti sono inferiori rispetto a quelli concordati (senza che possa operare una legittima situazione di fuoriuscita del concordato).
Analogamente ai soggetti Isa, anche per i contribuenti forfettari sono previste delle situazioni in cui il concordato cessa di avere efficacia (fin dal 1° gennaio 2024). In particolare, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 13/2024, alle previgenti ipotesi di cessazione, che si verificano dal periodo d’imposta in cui il contribuente:
- modifica l’attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, ad eccezione del caso in cui anche alla nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività (es.: modifica dell’attività professionale esercitata in un’altra attività professionale)
- oppure cessi l’attività
viene introdotta una nuova fattispecie per i contribuenti che nel 2024 dichiarano ricavi/compensi (con il criterio di cassa) di ammontare superiore a euro 150.000 (pari al 50% del limite di euro 100.000 di cui all’art. 1, comma 71, 2° periodo, Legge n. 190/2014, al quale è associata la decadenza dal regime forfettario).
Cause di cessazione dal CPB (artt. 22 e 32 D.Lgs. n. 13/2024)
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Soggetti interessati
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Condizione ostativa
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Chiarimenti dell’Agenzia
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Per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB
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Cessazione o modifica dell’attività
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- Cessa il CPB per il contribuente che modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso sulla base della quale è stata formulata la proposta.
- La cessazione però non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporta l’applicazione del medesimo ISA.
- Per i forfetari che accedono al CPB, gli effetti del CPB cessano se modificano l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. Nel caso, infatti, di attività (quella cessata e quella iniziata) alle quali si applichino i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito, il CPB continua a esplicare i propri effetti.
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Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato
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Ai fini della verifica dello scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:
- per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli artt. 15 e 16 del Decreto CPB;
- per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell’art. 1, comma 64, primo periodo, della Legge forfetari.
Le fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali sono:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.
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Per i soli contribuenti ISA
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- Adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014
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- Il contribuente potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfetari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.
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- Operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, o, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
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- Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
- Si tenta di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB, in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
- Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
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- Dichiarazione di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%
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- Se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario, ma comunque non superiori all’importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.
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Per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario
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Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014, maggiorato del 50%
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