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concordato preventivo biennale

Se si decade dal CPB si tassa comunque il reddito concordato, se più elevato

24 Settembre 2024
Se si decade dal CPB si tassa comunque il reddito concordato, se più elevato

L’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, prevede i casi in cui il contribuente decade dal concordato preventivo in via retroattiva per entrambi i periodi del biennio. Ora, il Decreto correttivo prevede che in caso di decadenza dal concordato:

  • restano dovute le imposte e i contributi dovuti sul reddito o valore della produzione concordati,
  • laddove maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

La disposizione ha un’efficacia evidentemente antielusiva, dato che si vuole scoraggiare la decadenza qualora il contribuente si renda conto che i redditi effettivamente conseguiti sono inferiori rispetto a quelli concordati (senza che possa operare una legittima situazione di fuoriuscita del concordato).

Analogamente ai soggetti Isa, anche per i contribuenti forfettari sono previste delle situazioni in cui il concordato cessa di avere efficacia (fin dal 1° gennaio 2024). In particolare, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 13/2024, alle previgenti ipotesi di cessazione, che si verificano dal periodo d’imposta in cui il contribuente:

  • modifica l’attività svolta nel corso del 2024 rispetto a quella esercitata nel 2023, ad eccezione del caso in cui anche alla nuova attività sia applicabile il medesimo coefficiente di redditività (es.: modifica dell’attività professionale esercitata in un’altra attività professionale)
  • oppure cessi l’attività

viene introdotta una nuova fattispecie per i contribuenti che nel 2024 dichiarano ricavi/compensi (con il criterio di cassa) di ammontare superiore a euro 150.000 (pari al 50% del limite di euro 100.000 di cui all’art. 1, comma 71, 2° periodo, Legge n. 190/2014, al quale è associata la decadenza dal regime forfettario).

Cause di cessazione dal CPB (artt. 22 e 32 D.Lgs. n. 13/2024)

Soggetti interessati

Condizione ostativa

Chiarimenti dell’Agenzia

Per tutti i contribuenti che possono applicare il CPB

Cessazione o modifica dell’attività

  • Cessa il CPB per il contribuente che modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso sulla base della quale è stata formulata la proposta.
  • La cessazione però non si verifica se per la nuova attività è previsto un codice attività che comporta l’applicazione del medesimo ISA.
  • Per i forfetari che accedono al CPB, gli effetti del CPB cessano se modificano l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. Nel caso, infatti, di attività (quella cessata e quella iniziata) alle quali si applichino i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito, il CPB continua a esplicare i propri effetti.

Presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato

Ai fini della verifica dello scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono:

  • per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli artt. 1516 del Decreto CPB;
  • per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell’art. 1, comma 64, primo periodo, della Legge forfetari.

Le fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali sono:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  • danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  • danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  • l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  • la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
  • sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Per i soli contribuenti ISA

  • Adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014
  • Il contribuente potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfetari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.
  • Operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, o, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
  • Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica tale ipotesi.
  • Si tenta di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB, in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
  • Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
  • Dichiarazione di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%
  • Se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all’importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfetario, ma comunque non superiori all’importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfetario, ma non anche dal CPB che, pertanto, continuerà a produrre i propri effetti.

Per i soli contribuenti che applicano il regime forfetario

Superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014, maggiorato del 50%

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