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Ravvedimento operoso: le nuove regole in vigore da settembre

5 Settembre 2024
Ravvedimento operoso: le nuove regole in vigore da settembre

A partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. n. 87/2024 è intervenuto con la rimodulazione delle sanzioni nonché l’introduzione di nuove ipotesi e cumulo giuridico per il ravvedimento operoso.

Tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta, possono utilizzare il ravvedimento operoso, mediante il quale possono essere sanate violazioni di natura sia formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia sostanziale, che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi. Le cause di inammissibilità del ravvedimento variano a seconda che si tratti di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o meno. L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato dall’imposta o maggiore imposta non versata, dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e dalla sanzione ridotta, variabile a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Come anticipato, il D.Lgs. n. 87/2024 è recentemente intervenuto sull’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, modificando:

  • la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
  • la lettera b-ter), consentendo di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’art. 6-bis, comma 3, Legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo D.Lgs. n. 218/1997);
  • la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
  • la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Nell’ambito dell’intervento normativo è stata poi introdotta:

  • una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
  • il nuovo comma 2-bis in base al quale se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • il nuovo comma 2-ter il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

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