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In scadenza il 30 agosto 2024 i versamenti delle imposte con lo 0,40 e del saldo IVA rinviato

30 Agosto 2024
In scadenza il 30 agosto 2024 i versamenti delle imposte con lo 0,40 e del saldo IVA rinviato

Scadono il 30 agosto 2024 i versamenti delle imposte dirette e dell'Iva. Possono usufruire del differimento molti contribuenti, tra cui i soggetti Isa, i forfettari e i soci di società trasparenti.

Lo slittamento al 30 agosto è stato concesso dall'art. 4 del D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, che, modificando l’art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024, ha previsto, per il 2024 e per le stesse categorie di contribuenti, la possibilità di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il 30° giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Stessa possibilità anche per i contribuenti che godono di cause di esclusione Isa, forfettari, minimi, i soci di società che imputano il reddito in base al principio di trasparenza, come pure chi partecipa a società, associazioni e imprese che producono redditi in forma associata.

Grazie al decreto legislativo n. 13/2024 , che ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) e disposto che, per il primo anno di applicazione dello strumento, i contribuenti Isa che dichiarano ricavi o compensi non superiori a determinati limiti, stabiliti per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Mef, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva, possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione. La stessa proroga, ha stabilito il decreto, è valida anche per i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. n. 98/2011), coloro che applicano  il regime forfettario (Legge n. 190/2014), come pure per i soci di società che imputano il reddito in base al principio di trasparenza (artt. 115 e 116 del Tuir)  e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese previste dall’art. 5 del Tuir (articolo 37).

Dal punto di vista oggettivo, il termine del 30 agosto 2024, con la maggiorazione, riguarda:

  • il saldo 2023 dovuto ai fini delle imposte sui redditi;
  • l’Irap;
  • la prima rata dell’acconto 2024, se dovuta.

Inoltre, se non già effettuato, va versato anche il saldo IVA del 2023, qualora i contribuenti abbiano deciso di rinviare la scadenza in concomitanza del saldo delle imposte sui redditi. In questo caso, è dovuta una maggiorazione più grave, in quanto il termine ordinario per effettuare il versamento del saldo IVA è scaduto il 18 marzo 2024. Per effettuare il versamento del dovuto entro lo stesso termine previsto per le imposte sui redditi è necessario applicare una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese rispetto alla scadenza ordinaria del 18 marzo 2024.

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