I soggetti IVAdestinatari della comunicazione hanno la possibilità di:
- verificare i dati in possesso dell’Agenzia
- e, nel caso in cui riconoscano gli errori o le omissioni segnalate, provvedere al pagamento di quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso, beneficiando quindi delle sanzioni in misura ridotta - in quest’ultimo caso è necessario ravvedere singolarmente ciascuna violazione, costituita:
- dall’ammontare dell'Iva detratta indebitamente (90% del totale dell’IVA, posto che non è prevista una sanzione minima per singola operazione, a differenza di quanto avviene per le operazioni attive non fatturate),
- dalla dichiarazione IVA infedele (ulteriore 90% della medesima IVA che ha attribuito un minor saldo a debito o un maggior credito IVA (già utilizzato ad oggi) da abbattere a 1/6. Nel caso in cui non si effettui il ravvedimento, l’Ufficio, nel procedere all’accertamento, applicherà il cumulo giuridico tra le precedenti sanzioni.
Così, nel caso di indebita detrazione complessiva pari a euro 1.000, si avrà quanto segue:
|
IVA indebita |
Sanz. edittale |
Ravvedimento |
Sanz. dovuta |
|||
Ravvedimento |
Indebita detraz. |
1.000 |
90% |
900 |
1/6 |
150 |
300 |
Dich. Iva infedele |
1.000 |
90% |
900 |
1/6 |
150 |
||
|
Sanzione base |
Maggioraz. |
Sanzione |
Abbatt. |
Sanz. dovuta |
||
Accertamento |
|
900 |
25% |
225 |
1.125 |
30% |
337,5 |
I contribuenti, inoltre, possono chiedere chiarimenti all’amministrazione fiscale, anche tramite intermediari incaricati, o fornire dati ed elementi di cui il Fisco non era a conoscenza qualora ritengano che i dati indicati in dichiarazione siano corretti.
Tali richieste sono effettuate con le stesse modalità utilizzate dall’Agenzia per l’invio delle comunicazioni.
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