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Credito d'imposta ZES: pubblicate nuove FAQ a ridosso dell'invio

12 Luglio 2024
Credito d'imposta ZES: pubblicate nuove FAQ a ridosso dell'invio

In vista della scadenza di oggi, 12 luglio 2024, ultimo giorno per l’invio delle comunicazioni all'Agenzia Entrate, nell’apposita sezione del sito web istituzionale sono state pubblicate alcune FAQ sull’utilizzo del credito d'imposta Zes Unica Mezzogiorno.

Si tratta del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il bonus riguarda gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Vediamo i chiarimenti in sintesi:

Credito d'imposta Zes Unica Mezzogiorno (FAQ dell'11 luglio 2024)
Per fruire del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes Unica (articolo 16 del D.L. n. 124/2023) è necessario far riferimento a quale modello?
  • È necessario fare riferimento all’apposito modelloComunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, disponibile sul sito delle Entrate, e al Provvedimento dell’11 giugno 2024 , che ne ha definito il contenuto e le modalità di invio.
Cosa si intende per data di ultimazione degli investimenti agevolabili (fissata al 15 novembre 2024)? È necessario che siano complessivamente fatturati e pagati o vale anche l’effettuazione dell'ordine o il pagamento di un acconto?

 

  • Al riguardo l’Agenzia, considerato l’articolo 109, comma 2, del TUIR, secondo il quale ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende” e “le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate”, chiarisce che in base a tali criteri, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato oltre la data del 15 novembre 2024 non vale ai fini del bonus.
  • In tal caso ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta non rilevano neanche gli eventuali ordini effettuati e gli acconti pagati entro tale data.

 

 

Qual è il momento in cui si potrà utilizzare l’eventuale credito d’imposta spettante?
  • Le modalità di fruizione sono indicate nell’articolo 7 del D.M. 17 maggio 2024;
  • il bonus in ogni caso non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile e non è previsto un termine finale di utilizzo;
  • in base al comma 4 dell’articolo 7 , il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Una società può presentare più progetti di investimento, tenuto conto però dei requisiti generali, e cioè deve trattarsi di investimenti agevolabili realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro?
  • Sì, è possibile.
Quale tipologia di investimenti sono agevolabili?
  • Al riguardo l’Agenzia ricorda l’articolo 3 , comma 1, del D.M. 17 maggio 2024, secondo cui gli investimenti in primo luogo devono far parte di un progetto iniziale definito dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e devono essere realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
  • Quanto alla tipologia viene precisato che si deve trattare di acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica, acquisto di terreni e acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.
  • Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

FAQ 11 luglio 2024

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