Nella circolare n. 16/2024 , l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul divieto di compensazione per debiti erariali scaduti e affidati all'Agente della riscossione oltre la soglia di 100.000 euro.
Il riferimento è all’art. 37 del D.L. n. 223/2006, al comma 49-quinquies.
In deroga all' art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1, commi da 421 a 423, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'art. 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione (...).
Nel documento di prassi in parola, l’Agenzia delle Entrate ha aperto alla possibilità di versamenti parziali anche tramite codice tributo RUOL per portare il debito sotto la soglia di 100.000 euro, in modo da poter continuare con la compensazione in F24 di crediti per imposte erariali e crediti di natura agevolativa o superare l’inibizione.
Da qui, potrebbero esserci delle incertezze circa il momento esatto rispetto al quale deve essere verificata, post versamenti parziali, la riduzione del monte debitorio sotto la soglia di 100.000 euro.
A tal proposito ci viene in aiuto la circolare n. 13/E del 2011, documento di prassi riferito all’ulteriore divieto di compensazione ex art. 31 del D.L. n. 78/2010.
Nella circolare citata è stato specificato che ai fini della verifica del divieto e del relativo limite:
Dunque, piena rilevanza alla data di esecuzione delle delega e non a quella di prenotazione o di eventuale invio dell’F24 all’intermediario.
La preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione. Pertanto, la permanenza di un debito superiore ai 1.500 euro (100.000 per il nuovo divieto di compensazione) in occasione di un successivo versamento varrà comunque ai fini della preclusione stessa.
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