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ISA 2024: la compilazione del quadro A per i soci della S.n.c.

27 Giugno 2024
ISA 2024: la compilazione del quadro A per i soci della S.n.c.

Il quadro A degli ISA è sempre foriero di dubbi nella sua compilazione. Tra le criticità che devono essere affrontate nella compilazione degli ISA, si annoverano spesso: la compilazione nel caso di soci amministratori di società di persone e l'apporto di familiari all'interno della compagine societaria.

La compilazione del quadro A - Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale. Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività si dovrà fare riferimento, per i soggetti indicati nei modelli di denuncia inviati all’Ente Previdenziale, al numero complessivo di giornate retribuite desumibile in quelli relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il modello (negli altri casi si farà riferimento ai registri e ad altra documentazione in materia).

Ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno; in tal caso, per entrambi i rapporti di lavoro, deve essere indicato il relativo numero delle giornate retribuite.

In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività per le quali viene richiesto di indicare il “numero”, è necessario fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

I soci amministratori di società di persone - Le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro.

Nel caso di società di persone va posta particolare attenzione alla “percentuale di lavoro prestato” da indicare nel rigo A09 dedicato, appunto, ai soci amministratori. Nel campo 2 del rigo A09, infatti, va indicata la percentuale complessiva dell’apporto di lavoro effettivamente prestato da parte dei soci amministratori per l’attività inerente tale qualifica e per le ulteriori attività prestate nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti alla qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non sia previsto un compenso. 

Si applica il criterio del tempo effettivamente prestato nell’impresa, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione agli utili societari. 

La percentuale va computata avendo riguardo al numero dei soci amministratori da indicare nel campo 1 del rigo A09.

Ad esempio, una Snc con 2 soci: uno svolge l’attività a tempo pieno e l'altro per per la metà della giornata lavorativa, a campo 2 va indicata la somma delle percentuali di apporto di lavoro dei 2 soci: “150” (100% + 50%). Se il socio con occupazione prevalente non esercita alcuna altra attività o non è in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100% in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche; considerato che detti soci devono avere i requisiti dell’occupazione prevalente nella società, sono incoerenti indicazioni delle percentuali non superiori al 50%, per ciascun socio, fermo restando la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A.

Quindi, per ciascun socio amministratore occupato prevalentemente nella società di persone deve essere indicata nel campo 2 del rigo A09 una percentuale prossima al 100%. Quindi, per una Snc con 2 soci, è ammessa l’indicazione della percentuale del 175% (100% + 75%); è comunque coerente l’indicazione di una percentuale almeno pari al 51% (superiore al 50%). Tuttavia,  per una Snc composta da 2 soci, se viene indicata una percentuale inferiore a 150, scatta l’anomalia. É anomalo che 2 soci con occupazione prevalente nella Snc lavorino part-time al al 60% ciascuno (60% + 60%); nella realtà invece può capitare eccome. Non è accettato che i soci lavorino nell’impresa sporadicamente. Si pensi alla Snc nella quale solo uno dei 2 soci amministratori svolge prevalentemente l’attività nell’impresa, mentre l’altro socio amministratore è titolare di pensione e lavora nell’impresa solo per qualche ora alla settimana.

Ora, se si compilasse il campo 1 del rigo A09 indicando il numero dei soci amministratori "2", l’inserimento di una percentuale di lavoro prestato inferiore a 150 nel campo 2, seppur rappresenti la realtà, comporterebbe la segnalazione di un’anomalia. É più opportuno considerare la presenza di un solo socio amministratore con una percentuale di lavoro prestato di 100, anche in considerazione della rilevanza che tale variabile assume nella funzione di regressione per la stima dei ricavi, del valore aggiunto e del reddito “attesi”.

Nei righi A06, A07, A08, e A10, nella seconda colonna, va indicata la somma delle percentuali dell’apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo. Tali percentuali devono essere determinate utilizzando come parametro di riferimento l’apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l’intero periodo d’imposta.

Considerata, ad esempio, un’attività nella quale il titolare dell’impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l’attività a tempo pieno e, il secondo, per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari.

ESEMPIO - Società di persone composta da due soci al 50%, di cui uno non più partecipante in quanto non vengono più versati contributi previdenziali e assicurativi, ai fini della compilazione del quadro A è corretto indicare nel rigo A09 n. 1  percentuale lavoro prestato 100%. Il socio non più “attivo” (cioè il soggetto che non opera più nell’ambito della società e, in quanto tale, è stato considerato “passivo” ai fini IVS, non contribuendo più) nell’ambito della società non deve essere indicato tra i “soci non amministratori", in quanto va assimilato ad un socio “di capitale”. Ciò a prescindere dal fatto che si tratti di una società di persone. Sarà necessario provare tale situazione (potrebbe essere opportuno modificare lo statuto nel senso di non attribuire l’amministrazione a tale socio, per quanto permanga illimitatamente responsabile). Si dovrà indicare tra i soci amministratori solo l’altro socio “attivo”. Nel caso in cui il mancato versamento dell’IVS da parte di un socio attenga al fatto che questo non si considera più “prevalente” nell’ambito dell’attività della società, invece, vi sarebbe comunque un apporto, anche se minimo, all’attività di impresa e, pertanto, in tal caso risulterebbe corretto indicare anche tale soggetto tra i soci amministratori, anche se con una percentuale di apporto ridotta. Non è possibile indicare tra i soci non amministratori il socio, se lo statuto non esclude espressamente il soggetto dall’amministrazione (i soci acquisiscono in via naturale l’amministrazione della società, sempre che non ne siano espressamente esclusi dall’atto costitutivo).

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