Il comma 65 della Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del regime forfetario con aliquota al 5% per le imprese in fase di start-up, definizione che nel contesto del regime forfetario non ha nulla a che vedere con la verifica di un contenuto tecnologico dei prodotti venduti o dei servizi prestati ma si riferisce semplicemente ai primi cinque anni di attività.
La possibilità di applicare l’aliquota ridotta al 5% anziché al 15% richiede il possesso di specifici requisiti.
In particolare, “al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
Ipotizziamo il caso di un agente di commercio che fino al 2017 ha operato con partita IVA per poi procedere con la cessazione; se nel 2024, lo stesso soggetto decidere di riprendere la precedente attività, sembrerebbe preclusa la possibilità di applicare il 5%. Ciò perché tra i requisiti per applicare il 5% viene richiesto che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di:
La norma non prevede uno specifico orizzonte temporale oggetto di monitoraggio ossia rispetto al quale deve essere verificata tale preclusione. Tuttavia una “riapertura” della partita IVA al 5% dopo diversi anni non sembrerebbe contrastare la ratio della previsione normativa. Servirebbero ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Come da circolare 10/E/2016, tale preclusione mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività. Ipotesi che non sembrerebbe ravvisabile nella ripresa di una precedente attività cessata da diversi anni.
A ogni modo, la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.
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