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Certificazione unica con ravvedimento operoso

7 Giugno 2024
Certificazione unica con ravvedimento operoso

Come da noi ipotizzato nel recente approfondimento Certificazione unica 2024. Aspetti sanzionatori dell’omessa o tardiva trasmissione, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 12/2024 , ha ufficializzato la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche per sanare il tardivo, l’errato od omesso invio delle certificazioni uniche. 

Il ravvedimento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, avrà effetti sulle sanzioni base ex art. 4, comma 6-quinques, del D.P.R. n. 322/1998

“Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.  

SANZIONI PER OMESSA/TARDIVA C.U.

Omessa, tardiva, errata C.U.

100 euro per ogni certificazione con un max di 50.000 euro per sostituto.

Errata trasmissione sanata entro 5 gg dalla scadenza ordinaria

Nessuna sanzione

Trasmissione entro 60 gg dal termine ordinario

Sanzione ordinaria di 100 euro per singola certificazione unica ridotta ad un terzo ossia a 33,33 euro, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a euro 20.000.

La sanzione non si applica anche nell'ipotesi in cui le comunicazioni  tempestivamente   trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (Circolare M.E.F. n. 195/1999 ).

Così, per fare un esempio, ipotizziamo che il sostituto d’imposta abbia omesso di inviare 5 CU entro il 18 marzo e che abbia provveduto successivamente alla loro trasmissione entro il 17 maggio. In questo caso, la sanzione sarà pari a 3,70 euro (33,33 euro/9) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base di 33,33 euro perchè siamo nei 60 giorni dalla scadenza ordinaria. La sanzione è ridotta a 1/9 in ravvedimento, siamo nei 90 giorni. 

Infatti, le riduzioni sanzionatorie applicabili sono le seguenti: ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione (riduzione a 1/9); Ravvedimento oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione del 770 (riduzione a 1/8); entro il termine di presentazione del 770 relativo all’anno successivo  (riduzione a 1/7); oltre il termine di presentazione del 770 relativo all’anno successivo (riduzione a 1/6); dopo la contestazione del PVC, riduzione a 1/5.

Non è ammesso il cumulo giuridico, le sanzioni sono dovute per ogni singola CU oggetto di ravvedimento.

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