In generale, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (come gli studi associati) devono effettuare il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001):
I versamenti possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Quindi, considerando una persona fisica o una società di persone, i termini di versamento del saldo relativo 2023 e del primo acconto 2024 scadono:
Poiché il termine del 30.06.2024 cade di domenica ed è automaticamente differito a lunedì 1.7.2024, l'ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% si calcola da quest'ultima data (R.M. 6.6.2007 , n. 128 e R.M. 1.8.2019, n. 71), con scadenza quindi al 31.07.2024.
Tuttavia, l'art. 37 del D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, ha previsto la proroga dal 30.6.2024 al 31.07.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, per effettuare i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, per i soggetti:
Rientrano nella proroga al 31.07.2024 senza la maggiorazione dello 0,4% anche i contribuenti che:
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a istanza di interpello del 2.8.2019, n. 330 ).
L'art. 17, comma 1, del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 prevede particolari termini per i versamenti:
Si tratta dei periodi d'imposta chiusi prima del 31 dicembre per effetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni) o messa in liquidazione ordinaria nel corso dell'anno. In tali casi, il saldo relativo al periodo d'imposta infrannuale che si chiude anteriormente all'efficacia dell'evento straordinario, deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione.
Poiché i termini di presentazione delle dichiarazioni derivanti da "operazioni straordinarie" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 non sono stati modificati per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 8.1.2024, n. 1 e dell'art. 38 del D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, la dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo; il termine di versamento scade l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di efficacia dell'evento straordinario. Il versamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In caso di trasformazione avvenuta il 20.02.2024, il termine di presentazione della dichiarazione del periodo ante trasformazione sarà il 30.11.2024 (l'ultimo giorno del nono mese successivo); se la dichiarazione viene presentata il 26.10.2024, il termine di versamento resta il 31.12.2024 (ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).
La disciplina speciale non si applica in caso di:
In tali casi, infatti, si applicano i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni e per i versamenti.
Se una snc cessa l'attività, senza liquidazione, il 30.08.2023: le dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere presentate entro il 30.09.2024 (non è applicabile la proroga al 15.10.2024 dell'art. 38 , comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024) e i relativi versamenti a saldo devono essere effettuati entro i termini ordinari dell'1.7.2024 o del 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, salvo poter beneficiare della proroga al 31.7.2024 senza maggiorazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024.
La disciplina non riguarda i soci delle società di persone e dei soggetti assimilati, che devono effettuare i versamenti secondo le scadenze ordinarie, salvo poter beneficiare della proroga al 31.07.2024 senza maggiorazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 13/2024.
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