Il controllo formale della dichiarazione non ostacola l'adesione al ravvedimento operoso speciale.
Quando gli Uffici disconoscono deduzioni o detrazioni di imposta non spettanti o ancora ritenute di acconto non supportate da idonea documentazione, inviano al contribuente una richiesta di chiarimenti a cui eventualmente segue la notifica dell'avviso bonario con recupero delle imposte, degli interessi e contestazione delle sanzioni del 30%, che possono essere definite ai 2/3 se si pagano gli importi nei 30 giorni successivi. In alternativa, se non viene definito il bonario, verrà notificata la cartella di pagamento nei termini decadenziali dell’art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973 (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Entro il 31 maggio 2024 è possibile aderire al ravvedimento operoso speciale, fruendo della riduzione delle sanzioni del 30% a 1/18. La leggen. 197/2022 stabilisce che la notifica dell'avviso bonario osta al ravvedimento operoso speciale. È necessario pagare tutte le somme (o la prima rata) e rimuovere l’inadempimento, quindi presentare la dichiarazione integrativa.
Se il contribuente ha ricevuto l'avviso bonario, invece, non è possibile alcuna definizione, se non quella ordinaria ex art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997.
Fattispecie rientranti nel controllo formale - L'art. 36-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice:
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