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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Possibile il ravvedimento operoso speciale per le violazioni art. 36-ter

27 Maggio 2024
Possibile il ravvedimento operoso speciale per le violazioni art. 36-ter

Il controllo formale della dichiarazione non ostacola l'adesione al ravvedimento operoso speciale.

Quando gli Uffici disconoscono deduzioni o detrazioni di imposta non spettanti o ancora ritenute di acconto non supportate da idonea documentazione, inviano al contribuente una richiesta di chiarimenti a cui eventualmente segue la notifica dell'avviso bonario con recupero delle imposte, degli interessi e contestazione delle sanzioni del 30%, che possono essere definite ai 2/3 se si pagano gli importi nei 30 giorni successivi. In alternativa, se non viene definito il bonario, verrà notificata la cartella di pagamento nei termini decadenziali dell’art. 25, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973 (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Entro il 31 maggio 2024 è possibile aderire al ravvedimento operoso speciale, fruendo della riduzione delle sanzioni del 30% a 1/18. La leggen. 197/2022 stabilisce che la notifica dell'avviso bonario osta al ravvedimento operoso speciale. È necessario pagare tutte le somme (o la prima rata) e rimuovere l’inadempimento, quindi presentare la dichiarazione integrativa.

Se il contribuente ha ricevuto l'avviso bonario, invece, non è possibile alcuna definizione, se non quella ordinaria ex art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997.

Fattispecie rientranti nel controllo formale - L'art. 36-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore IRPEF e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare dei redditi risultanti da più dichiarazioni presentate per lo stesso anno;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

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