News
IRPEF

L'indicazione del Bonus mobili nel modello Redditi PF 2024 (rigo RP57)

17 Maggio 2024
L'indicazione del Bonus mobili nel modello Redditi PF 2024 (rigo RP57)

Sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione spetta la detrazione IRPEF del 50% ex  art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 (c.d. "bonus mobili"); va indicato al rigo RP57 del Modello REDDITI PF 2024 (anno 2023).

Soggetti beneficiari

  • i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:
    • i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
    • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
    • i soci di cooperative a proprietà indivisa.

La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione (Circolare 25 luglio 2022, n. 28

Se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, ad esempio, soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il Bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E , risposta 2.5).

Interventi edilizi collegati

(circ. n. 29/E/2013 , § 3.2, 13 giugno 2016, n. 27 , § 5.1 e n. 28/E/2022 )

Il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi, anche realizzati in economia:

  • manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Cfr. risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019, n. 265 e 27 giugno 2019, n. 210 );
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

     Attenzione

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.

 Spese sostenute

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto devono essere iniziati

anno 2023

dal 1° gennaio 2022

anno 2022

dal 1° gennaio 2021

 

Immobili agevolati

 

È possibile beneficiare del “bonus mobili” per gli interventi edilizi eseguiti:

  • su singole unità immobiliari residenziali;
  • su parti comuni di edifici di cui all’art. 1117 c.c. (es. sala adibita a riunioni condominiali, ecc.).

L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali (circ. n. 29/E/2013 , § 3.2):

  • consente di beneficiare del “bonus mobili” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
  • non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della nuova detrazione.

Beni agevolati

Beneficiano dell’agevolazione le spese documentate e sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le spese sostenute fino al 2021 e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le spese sostenute dal 2022 (MITE – risposta all’interrogazione parlamentare del 4 maggio 2022, n. 5-08007, sono applicabili i requisiti minimi di classe energetica previsti dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 nella versione ante Legge n. 234/2021  anche per gli acquisti di elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2022).

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.

Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

  • rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
  • acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).

Il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso (circ. n. 29/E/2013 , § 3.4).

Sono agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Mobili ed elettrodomestici agevolati

Mobili nuovi

Esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Esclusi: porte, pavimentazioni (es. il parquet), tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.

Elettrodomestici nuovi

Dal 2022 rientrano:

  • i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori;
  • le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Fino al 2021 rientrano:

  • i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
  • i forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
  • i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Esempio - Frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura-piani cottura, stufe elettriche, forni e forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento, grandi apparecchi di refrigerazione, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti.

Sono esclusi gli apparecchi TV ed i computer.

Limite massimo di spesa

 

Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50%:

  • per le spese sostenute nell’anno 2022, si riduce da 16.000 a 10.000 euro
  • per l’anno 2023 il limite scende a 8.000 euro
  • e per il 2024 viene ulteriormente ridotto a 5.000 euro.

La detrazione nella misura del 50%, quindi, è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:

10.000 euro

  • fino al 31 dicembre 2020

16.000 euro

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

10.000 euro

  • dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

8.000 euro

  • dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

5.000 euro

  • dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il limite è riferito:

  • alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze,
  • o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il “bonus mobili”, in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio, può quindi “moltiplicarsi”.

Spese sostenute in più anni: per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2021, si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di 16.000 euro, delle eventuali spese già sostenute nell’anno 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nello stesso anno 2020.

Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2020 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2019 che non sono continuati nel 2020 (circ. n. 28/E/2022 , p. 90).

Con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021, se sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro, per i quali è stata richiesta la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (10.000 – 8.000).

Per gli acquisti del 2022 non spetterà alcuna detrazione, se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.

Modalità di pagamento

 

Per beneficiare del “bonus mobili” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:

  • bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
  • carte di credito o carte di debito (es. bancomat) (circ. n. 29/2013, § 3.5). In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è necessario utilizzare il bonifico agevolato soggetto a ritenuta (circ. 31 marzo 2016, n. 7 ). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. n. 29/E/2013, § 3.6).

Documentazione da conservare

 

  • La documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti, intestate allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Comunicazione all’ENEA

Il comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 stabilisce che, in relazione agli interventi del tipo recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”, devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico.

Ad esempio, Mario Rossi, in relazione a un immobile oggetto di un intervento di ristrutturazione iniziato nel dicembre 2022, nel corso del 2023 ha acquistato nuovi mobili ed elettrodomestici per un importo complessivo pari a 5.600,00 euro.

Il rigo RP57 del modello REDDITI PF 2024 va compilato come di seguito indicato: