È stato bollinato l’emendamento del governo al D.L.n. 39/2024 . Il testo prevede, tra le altre novità, che gli oneri del tipo Superbonus, sostenuti nell’anno 2024, siano ripartiti in 10 quote annuali di pari importo. La novità avrà effetto retroattivo e si applicherà anche al sismabonus. Dal 2025, stop per le banche alla compensazione delle rate legate a tutti i crediti di imposta con i debiti previdenziali. Al via i controlli dei Comuni sugli sconti fiscali e scatta la riduzione del bonus ristrutturazioni dal 50% al 30% dal 2028.La plastic tax slitta dal primo luglio 2024 al primo luglio del 2026. La sugar tax viene, invece, tagliata per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro; per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.
Le novità dell'emendamento al D.L.n. 39/2024 |
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Articolo 1-bis | Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici |
Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei Comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell’estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo. Per l’accesso al contributo, i soggetti presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di contributo. I Commissari straordinari, o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il MEF e l’autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP. |
Articolo 1-ter | Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale |
Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 121 , comma 2, del citato D.L. n. 34/2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34/2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 39/2024. Per l’accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, una istanza all’ENEA, secondo un modello standardizzato. L’ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP. |
Articolo 4-bis | Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia |
BANCHE E BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI DAL 2025 CON DEBITI PREVIDENZIALI: alle banche e agli intermediari finanziari non è consentita, la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, con i debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del decreto legislativo n. 241 del 1997. La violazione delle disposizioni determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Le previsioni si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. ONERI 2024 RIPARTITI IN 10 ANNI: per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024, in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. La novità si applica anche alle spese di sismabonus, normalmente ripartite su cinque anni, e a quelle collegate al bonus barriere architettoniche. In deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in 4 quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 e in 5 quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato D.L. n. 34/2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato D.L. n. 63/2013. La norma, in sostanza, stabilisce che la ripartizione dei crediti di imposta non seguirà più quella delle detrazioni. Continuerà la ripartizione in 4 quote annuali per il superbonus e in 5 quote annuali per il sismabonus. BONUS RISTRUTTURAZIONI PASSA DAL 50% AL 30%: il bonus ristrutturazioni al 50%, utilizzato per la riqualificazione degli immobili, a partire dal 2028, sarà tagliato al 30%. NORMA ANTI USURA: all’articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione e il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» STOP ALLA CESSIONE DI RATE RESIDUE: non potranno più essere cedute le rate residue di crediti per i quali sia stata utilizzata almeno una rata. In sostanza, chi ha iniziato a detrarre non potrà più cedere quello che rimane dei crediti di imposta. A decorrere dall’entrata in vigore della disposizione in commento, non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi. |
Articolo 4-ter | Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. Ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. |
Per le proposte di subemendamenti parlamentari a queste modifiche ci sarà tempo fino a lunedì 13 maggio, alle 18 mentre il testo andrà in Aula mercoledì 15 maggio 2024. Il voto della commissione Finanze è, invece, atteso nella giornata di martedì 14 maggio 2024.
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Questo documento fa parte del FocusSuperbonus 2024
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