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Quadro LM: la sezione II della flat tax incrementale fa il suo debutto

24 Aprile 2024
Quadro LM: la sezione II della flat tax incrementale fa il suo debutto

Il quadro LM viene  utilizzato per dichiarare il reddito, derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 , D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dai contribuenti minimi, o ai sensi  dei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014, e successive modificazioni, dai contribuenti forfettari, nonché per determinare il reddito da assoggettare al regime di tassa piatta incrementale. 

Nel quadro LM, del Modello Redditi 2024 sono state aggiunte due nuove sezioni:

  • la sezione  II,  “Tassa  piatta  incrementale  (art. 1,  commi  55-57,  Legge  n.  197/2022)”, che deve essere compilata dai soggetti che intendono aderire al regime della c.d. “flat tax incrementale”. In tale sezione viene determinato il reddito da assoggettare al regime della tassa piatta incrementale;
  • la sezione VI , “Concordato preventivo Regime forfettario” , che va compilata da imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario e che intendono aderire al Concordato preventivo biennale (CPB).

Quindi oggi nel Mod. Redditi 2024, il quadro LM prevede: 

  • la Sezione I, riservata al regime fiscale di vantaggio - formalmente abrogato, ma ancora applicato dai soggetti che vi abbiano aderito entro il 31 dicembre 2015 e non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età; 
  • la Sezione II, riservata alla c.d. “flat tax incrementale ” (art. 1, commi 55-57, Legge n, 197/2022); 
  • la Sezione III, riservata al regime forfettario; 
  • la Sezione IV, riservata alla determinazione dell’imposta dovuta; 
  • la Sezione V, riservata al riporto delle perdite prodotte in regime dei minimi; 
  • la Sezione VI, riservata al Concordato preventivo biennale  per i soggetti in regime forfettario.

Quest’anno, con la presenza della flat tax incrementale nel quadro LM, diventa normale la coesistenza del quadro LM con i quadri RF/RG/RE/RD; altrimenti non sarebbe compilabile la sezione della tassa piatta incrementale in presenza di contribuente forfettario o minimo.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali, per il periodo di imposta 2024 , si assume, quale imposta  del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina della “flat tax incrementale”, adottando, quindi, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote progressive IRPEF . Ai fini del calcolo dell’acconto da esporre a rigo RN61, col. 4 (Rigo Differenza) viene determinato su un imponibile IRPEF comprensivo del reddito indicato a rigo LM14, col. 2.

Ricordiamo un'altra novità: nella sezione III, relativa alla determinazione del reddito per i contribuenti che applicano il regime forfettario, nei righi da LM22 a LM27  è stata aggiunta la colonna 6, nella quale va indicato, in caso di esercizio di più attività, se l’attività prevalente è svolta in forma di impresa o di lavoro autonomo.

Qualora il regime forfettario cessi di avere applicazione dall’anno stesso in cui vengono incassati compensi o ricavi superiori ad € 100.000 (art. 1, comma 71, Legge n. 190/2014), il contribuente è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta ed eventualmente potrà accedere alla flat tax incrementale.