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Il 730/2024 per i deceduti nel 2023 o entro il 30 settembre 2024

19 Aprile 2024
Il 730/2024 per i deceduti nel 2023 o entro il 30 settembre 2024

Il Modello 730  può essere presentato dall’erede per conto del soggetto deceduto. L’erede può avvalersi del Modello 730  per i soggetti che sono deceduti:

  • nel 2023
  • o entro il 30 settembre 2024.

Per i soggetti deceduti successivamente al 30 settembre 2024 è possibile presentare esclusivamente il Modello REDDITI PF 2024. Per questa tipologia di soggetti, l’erede può presentare la dichiarazione avvalendosi di un CAF o un professionista abilitato o telematicamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, ma non può presentarla attraverso il sostituto d’imposta del contribuente deceduto, né tramite il proprio.

La dichiarazione va presentata nella modalità 730 senza sostituto d’imposta; i conguagli saranno effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate o dall’erede con F24, se a debito.

Non è possibile presentare una dichiarazione congiunta. L’erede dovrà quindi limitarsi ad indicare solo i redditi del soggetto deceduto e non i propri. Dovrà riportare sul modello i propri dati anagrafici e di residenza.

Egli può utilizzare il Modello 730 per il soggetto deceduto sempre che quest’ultimo abbia conseguito nel 2023 esclusivamente redditi che possono essere dichiarati con tale Modello.

Compilazione del frontespizio - L’erede deve utilizzare due moduli del frontespizio : 

  • il primo con i dati del deceduto, sia anagrafici che reddituali; 
  • il secondo limitato ai propri dati anagrafici e di residenza.

Entrambi i modelli devono essere sottoscritti dall’erede che presenta la dichiarazione. Nel caso di presentazione di dichiarazione per conto del deceduto, nel riquadro "Dati del contribuente", nel campo “Data carica erede”, va riportato il giorno, il mese e l’anno del decesso.

Nel modello del contribuente deceduto si dovrà barrare la casella “Dichiarante”. Si tratta della dichiarazione in cui l’erede dovrà riportare i dati reddituali ed eventuali oneri (detraibili o deducibili) del soggetto deceduto nei rispettivi quadri.

A seconda del risultato della liquidazione del Mod. 730 del deceduto si prospettano due scenari diversi per l’erede:

  • se il conguaglio è a debito, l’erede è tenuto a versare quanto dovuto entro i termini ordinari, se il soggetto è deceduto entro il 28 febbraio 2024 o entro il 30 dicembre 2024, se il soggetto decede successivamente al 28 febbraio 2024.
  • se il conguaglio è a credito, l’erede può adottare le stesse modalità previste per il contribuente senza sostituto d’imposta.

Il rimborso nel caso di Mod. 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta  è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine di invio della dichiarazione.

Se il soggetto deceduto aveva presentato un Modello 730/2023  dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può recuperare tale credito indicandolo nel rigo F3, sezione III-A del quadro F, tra le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione del soggetto deceduto.

Sullo stesso argomento:Modello 730

Questo documento fa parte del FocusModello 730/2024