Il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 26 marzo, in corso di pubblicazione in G.U., dispone, tra l'altro, lo stop definitivo alla remissione in bonis. Per espressa previsione, infatti, l’istituto di cui all’art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni.
La notizia non può che essere accolta con sfavore, in quanto pervenuta a pochi giorni dal termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 (4 aprile 2024, per effetto della proroga disposta con provvedimento 21 febbraio 2024, n. 53159 ).
LA NOVITÀ IN SINTESI |
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La remissione in bonis |
L’istituto consente di esercitare tardivamente le opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura:
entro la scadenza della prima dichiarazione fiscale utile, versando contestualmente la sanzione minima di 250 euro. |
Decorrenza della novità |
Immediata. Successivamente al 4 aprile 2024 non sarà più possibile avvalersi della remissione in bonis per la correzione di errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro i termini. |
Ambito applicativo |
Comunicazioni di opzione (cessione del credito o sconto in fattura) ex art. 121 |
Esonero |
In mancanza di previsioni normative deve ritenersi confermata la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis in relazione a:
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Cosa fare |
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Soggetto che deve inviare la comunicazione |
La comunicazione è inviata:
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