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Comunicazione di opzione dei bonus edilizi: stop alla remissione in bonis

29 Marzo 2024
Comunicazione di opzione dei bonus edilizi: stop alla remissione in bonis

Il D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri martedì 26 marzo, in corso di pubblicazione in G.U., dispone, tra l'altro, lo stop definitivo alla remissione in bonis. Per espressa previsione, infatti, l’istituto di cui all’art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 non si applica in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e delle relative successive cessioni. 

La notizia non può che essere accolta con sfavore, in quanto pervenuta a pochi giorni dal termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 (4 aprile 2024, per effetto della proroga disposta con provvedimento 21 febbraio 2024, n. 53159 ).

LA NOVITÀ IN SINTESI

La remissione in bonis

L’istituto consente di esercitare tardivamente le opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura:

  • sempreché ne ricorrano i presupposti,
  • e non siano iniziati i controlli fiscali,

entro la scadenza della prima dichiarazione fiscale utile, versando contestualmente la sanzione minima di 250 euro.

Decorrenza della novità

Immediata. Successivamente al 4 aprile 2024 non sarà più possibile avvalersi della remissione in bonis per la correzione di errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro i termini.

Ambito applicativo

Comunicazioni di opzione (cessione del credito o sconto in fattura) ex art. 121

Esonero

In mancanza di previsioni normative deve ritenersi confermata la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis in relazione a:

  • asseverazioni di efficienza energetica da trasmettere all’ENEA;
  • asseverazioni di riduzione del rischio sismico da depositare presso i competenti sportelli comunali

Cosa fare

  • affrettarsi a presentare la comunicazione in tutti i casi di esercizio delle opzioni nel corso del 2023 (scadenza 4 aprile 2024, pena la inefficacia dell’opzione);
  • diversamente, non resta che utilizzare direttamente la detrazione, con il rischio di perdere, in tutto o in parte, il beneficio in caso di incapienza.

Soggetto che deve inviare la comunicazione

La comunicazione è inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, con riferimento agli interventi per i quali non sussiste l'obbligo di richiedere il visto di conformità e l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute (interventi in edilizia libera e di importo inferiore a 10.000 euro).