Le spese sostenute per l'apposizione del visto di conformità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, sono detraibili ai sensi dell'art. 119, comma 15, del D.L. n. 34/2020 (cfr. circolare n. 16/E/2021 e n. 19/E/2022). La detraibilità della spesa è però subordinata al fatto che la spesa sia stata sostenuta nell’ambito dell’intervallo agevolato dalla norma.
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