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Rimborso del credito IVA 2023: l'indicazione al rigo VX4

7 Marzo 2024
Rimborso del credito IVA 2023: l'indicazione al rigo VX4

Il contribuente, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito IVA 2023, può optare per la richiesta di rimborso. Essa è possibile:

  • in presenza di determinati requisiti (tra cui l’ingresso al regime forfettario dal 2024)
  • necessita di apposita garanzia, fatta eccezione per i rimborsi, alternativamente:
    • d’importo non superiore a euro 30.000 (euro 50.000 se il voto Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2022 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2021 e 2022);
    • in caso di contribuenti “non a rischio” che presentano la Dichiarazione IVA “vistata”, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva nel rigo VX4.

Il rimborso del credito IVA va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA. 

Qualora l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale al rigo VL 26:

RIMBORSO

VOTO ISA

PROCEDURA

GARANZIA O ALTRI ADEMPIMENTI

 

<euro 30.000

 

non rileva

 

Ordinaria o Semplifata

  • NO obbligo di garanzia all’Agente della riscossione
  • I rimborsi non vanno sottratti dal totale complessivo dei versamenti affluiti in conto fiscale per il computo della franchigia del 10% di tali versamenti

 

 

 

 

 

 

> euro 30.000

 

 

 

 

 

< 8 sul 2022

< 8,5 media

2021 e 2022

 

 

 

 

 

 Ordinaria

  • CONTRIBUENTI “NON A RISCHIO”possono scegliere se:
    • apporre il visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e presentare dichiarazione sostitutiva
    • o prestare la garanzia
  • CONTRIBUENTI “A RISCHIO”: devono prestare la garanzia.

 CHI SONO I CONTRIBUENTI A RISCHIO? 

  • imprese in attività da meno di 2 anni (non imprese “start-up innovative”)
  • raggiunti, nei 2 anni precedenti, da accertamenti superiori a determinate soglie percentuali rispetto al debito/credito dichiarato
  • che hanno cessato l’attività.

 

 

Semplificata

(massimo euro 700.000)

  • oltre ai criteri previsti sopra per la procedura di rimborso ordinaria
  • è possibile applicare la c.d. “franchigia” - (art. 21 D.M. n. 567/1993): per qualsiasi contribuente (“a rischio” o meno) la garanzia è ridotta (fino ad azzerarsi) del seguente importo:
    • 10% del totale dei versamenti di tributi/contributi eseguiti nei 2 anni precedenti (esclusi quelli iscritti a ruolo)
    • al netto dei rimborsi già erogati d’importo > euro 30.000 (C.M. n. 32/2014 ) e degli utilizzi in compensaz. di tributi/contributi in detto biennio.

 

< euro  50.000

≥ 8 sul 2022

≥ 8,5 media

2021 e 2022

 

 

 

Ordinaria o Semplificata

  • NO obbligo di garanzia all’Agente della riscossione
  • NO visto di conformità

 

> euro 50.000

Tornano ad applicarsi meccanismi “ordinari”, con ciò intendendosi quelli previsti per i crediti a rimborso di importo superiore a euro 30.000 in assenza di regime premiale ISA (punteggio Isa inferiore a 8/8,5).

Sullo stesso argomento:Modello IVARimborsi

Questo documento fa parte del FocusDichiarazione IVA 2024