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LIPE infedele: come ravvedersi?

8 Febbraio 2024
LIPE infedele: come ravvedersi?

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023. Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE).

Con riferimento alla LIPE del IV trimestre 2023, in particolare, la stessa può essere:

  • trasmessa separatamente con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri dell’anno;
  • inclusa nel modello IVA 2024, con la compilazione:
    • del quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 29 febbraio 2024 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
    • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione LIPE, la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997), ovvero un minimo di 500 euro, ed un massimo di 2.000 euro. Tale sanzione, tuttavia, può essere fortemente compressa poiché la norma stabilisce che se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza le sanzioni si riducono alla metà (sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro).

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017. In particolare, nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.

Come detto, l'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il "termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017 ).

Sullo stesso argomento:Dichiarazione IVARavvedimento