News
IVA

Forfettari: fattura elettronica obbligatoria per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024

5 Febbraio 2024
Forfettari: fattura elettronica obbligatoria per i documenti 2023 inviati e ricevuti nel 2024

Nel corso dell’Edizione di Telefisco 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con alcuni importanti chiarimenti in ambito IVA, precisando, tra l’altro, la decorrenza del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica in caso di fatture emesse a cavallo d’anno dai contribuenti forfettari, precedentemente ammessi alla fatturazione analogica.

Dal 1° gennaio 2024, come noto, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia – inclusi i forfettari ma con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – devono essere elettroniche tramite il sistema di interscambio (SdI).

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di precisare come in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso il sistema di interscambio, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta “trasmissione”, si assume che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Da ciò discende che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (cfr. circolare 14/E/2019 ).

Resta fermo, tuttavia, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio al SdI. Pertanto, se la data di effettuazione dell’operazione e il giorno di invio non coincidono, i due momenti, nel rispetto delle previsioni normative devono avere autonoma indicazione e valenza.

In questi termini, conclude la risposta in argomento, nel caso di operazioni effettuate a fine 2023 possono verificarsi due ipotesi:

  1. il cedente/prestatore ha spedito la fattura extra SdI entro il 31 dicembre 2023: in questo caso il documento poteva essere analogico indipendentemente dalla data della sua ricezione da parte del cessionario/committente che, fermi restando gli ulteriori requisiti legislativamente previsti, può portare in detrazione la relativa imposta;
  2. il cedente/prestatore ha proceduto alla spedizione/messa a disposizione extra SdI dopo il 31 dicembre 2023: in tale ipotesi, fermo restando un eventuale ravvedimento inoperoso, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste.

Restando in ambito IVA, con un’ulteriore risposta l’Agenzia chiarisce che devono considerarsi ancora sospese le nuove regole per ETS/ONLUS. Infatti:

  • sebbene il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) all'art. 83 dispone che all’art. 10, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola: «Onlus» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»;
  • la modifica deve considerarsi non operativa, in quanto l’autorizzazione della Commissione europea, requisito fondamentale per l’applicazione della misura, non si è ancora verificata.

Sullo stesso argomento:Fattura elettronicaRegime forfetario