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Controlli documentali per il rilascio del visto di conformità IVA

25 Gennaio 2024
Controlli documentali per il rilascio del visto di conformità IVA

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti IVA hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Alternativamente, la dichiarazione andrà sottoscritta anche da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti soggetti al controllo ex art. 2409-bis del codice civile.

Dal 24 aprile 2017 l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012, per il periodo di iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese) grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale. In tal caso la trasmissione telematica dei modelli F24, recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata decorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR da cui emerge il credito.

Ai fini IVA nell’effettuazione delle attività di controllo (per il rilascio del visto di conformità) non sono necessarie valutazioni di merito, ma solo un riscontro formale delle operazioni registrate e della relativa evidenziazione delle stesse nella dichiarazione annuale. In pratica, il professionista che appone il visto non deve verificare (né contestare) se per una data operazione l’IVA sia o meno detraibile, o addirittura se una determinata fattura sia relativa ad un’operazione inesistente. Tuttavia, sia pure in alcuni specifici casi, le Entrate non escludono completamente un controllo di merito delle operazioni effettuate (circolare 23 dicembre 2010, n. 57/E ).

Inizialmente i controlli riguardano le seguenti verifiche:

  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA;
  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanti delle scritture contabili;
  • la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

L’Agenzia ha tra l’altro precisato che l’apposizione del visto presuppone in ogni caso “il controllo che il codice attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione della dichiarazione”. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività (con una contabilità unificata), deve essere indicato il codice relativo all’attività prevalente con riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno d’imposta.

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Questo documento fa parte del FocusDichiarazione IVA 2024