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Dichiarazioni LIPE 2023 non presentate, quadro VH e ravvedimento come rimediare?

19 Gennaio 2024
Dichiarazioni LIPE 2023 non presentate, quadro VH e ravvedimento come rimediare?

Entro il 30 aprile 2024 deve essere trasmessa telematicamente la dichiarazione IVA 2024, anno 2023. Tra i vari aspetti da tenere in considerazione, vi è quello della necessaria verifica della corretta e tempestiva trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche IVA (c.d. LIPE). In caso di errori o omissioni è necessario compilare il quadro VH del dichiarativo annuale.

L’art. 11, comma 2-ter , del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2.000 euro.

La sanzione è ridotta alla metà (sanzione amministrativa tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il soggetto passivo IVA presenti la trasmissione della LIPE in precedenza non presentata o presentata in modo errato.

I termini di versamento, e gli ammontari dovuti, ai fini di regolarizzare la sanzione per omessa, tardiva o errata comunicazione periodica IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, sono contenuti nella risoluzione Ade n. 104/E/2017. In particolare, se nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata:

  • prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
  • direttamente con la dichiarazione IVA o successivamente alla sua presentazione, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta o errata.

Come detto, l'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il "termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore".

Va sottolineato che il termine finale per il ravvedimento va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017).

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