L’art. 2-quater del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati in autotrazione, di immettere in consumo, in ciascun anno, una quota minima di carburanti liquidi o gassosi per trasporti ricavati dalla biomassa, in quantità proporzionale a quella dei carburanti di origine fossile da ciascuno di essi effettivamente immessa in consumo nell’anno precedente.
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