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Dal 2024 nessuna esenzione per i redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP

18 Gennaio 2024
Dal 2024 nessuna esenzione per i redditi fondiari di coltivatori diretti e IAP

I redditi dominicali e agrari relativi ai terreni diventano nuovamente  imponibili ai fini IRPEF (e delle  addizionali) e andranno pertanto indicati nel quadro RA a partire dalle dichiarazioni Redditi PF o SP 2025 (anno 2024).

Fino al 2023, erano esclusi dalla base imponibile dell’IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP),  iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44, della L. n. 232/2016). Il comma 44 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 stabiliva, infatti, che, per gli anni dal 2017 al 2022, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari.

L'agevolazione è stata prorogata per l'anno 2023 dall'art. 1, comma 80, della L. n. 197/2022. Dall'anno 2017 e fino al 2023, pertanto, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono rimasti esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario. 

Dal 2017 e fino al 2023 la disciplina fiscale dei terreni è la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Dal 2024 la disciplina fiscale dei terreni è la seguente:

    • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono tassati ordinariamente ai fini IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
    • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, e tassati ordinariamente ai fini IRPEF sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Ai fini delle imposte sui redditi, ordinariamente, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale (art. 3, comma 50, della L. n. 662/96), pari:

  • all'80% per il reddito dominicale;
  • al 70% per il reddito agrario.

La rivalutazione dell'80 e del 70% non va ancora oggi applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (art. 14, comma 3, della L. n. 441/98).

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