L'applicazione dello sconto in fattura per gli interventi del tipo 110% è possibile, ai sensi dell’art. 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, solo qualora i lavori siano ultimati o confluiti in un SAL (realizzati).
Ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:
Con l’art. 1, del D.L. n. 212/2023 (c.d. “decreto Salvasuperbonus”) si è disposto che le detrazioni spettanti per tutti gli interventi di cui all’art. 119, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui al comma 1 dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Nel Comunicato stampa diramato dal Governo (che non ha però trovato conferme nella Relazione illustrativa) è stato puntualizzato che “In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023”.
Sembrerebbe per tanto che la norma si limiti a salvare la detrazione nel caso in cui non sia stato realizzato il SAL finale, senza derogare anche all’obbligo generalizzato di corrispondenza nel SAL dei lavori oggetto delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.
Esempio:
Tizio ha avviato un intervento agevolato con il super-ecobonus, relativo alla propria unifamiliare nel corso del mese di marzo 2023. L’impresa edile TuttoCostruzioni Srl ha addebitato due SAL:
I SAL |
31/07/2023 |
35% lavori |
II SAL |
30/11/2023 |
35% lavori |
Supponendo che l’impresa non dovesse terminare i lavori, per effetto della nuova norma:
Alle Entrate resta la possibilità di contestare la cessione del credito nel caso in cui i lavori effettivamente realizzati dalla ditta edile risultino complessivamente inferiori al 70% (ad esempio ove fossero pari al 30% + 30%, la detrazione risulta garantita per il solo 60%, che risulta correttamente ceduto, mentre viene recuperato il 10% eccedente).
Attenzione che se le parti non avessero previsto la suddivisione in SAL, limitandosi alla corresponsione di due acconti:
I ACCONTO |
31/07/2023 |
35% lavori |
II ACCONTO |
30/11/2023 |
35% lavori |
l’Agenzia resta libera di contestare:
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Questo documento fa parte del FocusSuperbonus 2024
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