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Onlyfans: dichiarazione dei guadagni e tassa etica

15 Gennaio 2024
Onlyfans: dichiarazione dei guadagni e tassa etica

OnlyFans è una piattaforma di contenuti a pagamento (ad esempio foto, video e chat di ogni genere) che i performer condividono con i propri fan. I performers e i creators di OnlyFans che svolgono attività di intrattenimento online sono soggetti a tassazione come qualsiasi altra attività lavorativa con la peculiarità che, ove ne ricorrano i presupposti, si rende necessario versare anche l’imposta sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica”).

In generale, i redditi derivanti da attività lavorative autonome svolte dai performers possono beneficiare del regime forfettario, che prevede un tetto ai ricavi e ai compensi fino a 85.000 euro con una tassazione piatta del 15% (5% per le nuove attività). In caso di maggiori ricavi (o incidenza dei costi elevata rispetto alle percentuali forfettarie previste) invece, il regime sarà quello ordinario/semplificato con le relative aliquote per scaglioni.

In aggiunta, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà necessario applicare l'imposta sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax"), introdotta con l'art. 1, comma 466, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, come noto, si sostanzia in un'addizionale delle "imposte sul reddito" (IRPEF e IRES):

  • nella misura del 25%;
  • indeducibile ai fini delle imposte medesime.

Sotto il profilo soggettivo, l'addizionale è dovuta sia dai soggetti titolari di reddito d'impresa, che dagli esercenti arti e professioni, incluse società e soggetti assimilati.

Per configurare l’applicazione dell’imposta occorre verificare altresì se si è in presenza o meno di "materiale pornografico" nella cui definizione rientra per altro “ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti”.

Da ultimo, si evidenzia che secondo parte della dottrina, posto che la norma si sostanzia in “una addizionale alle imposte sul reddito” l’ambito oggettivo di applicazione potrebbe essere limitato ai contribuenti in regime ordinario o semplificato, con esclusione quindi dei forfettari, in quanto soggetti tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali. In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di comportamento contrario alla ratio della norma istitutiva, sembra prudente procedere però con la corresponsione della stessa anche in aggiunta alla flat tax del 15/5%.

 

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