Anche quest’anno sono numerose le novità contenute nella dichiarazione IVA 2024, pubblicata in bozza dall’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il modello è stato aggiornato con la rimodulazione dei righi dei quadri VE e VF, la soppressione del rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza Covid, mentre nel quadro VL viene inserito il campo per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
Si ricorda che la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
DICHIARAZIONE IVA 2024 – LE PRINCIPALI NOVITÀ IN SINTESI |
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QUADRO VA Eliminato riferimento agli importi spesi a seguito della pandemia |
Nella sezione 2 del quadro VA viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. |
QUADRO VE Determinazione del volume d’affari |
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successive. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. |
QUADRO VL Liquidazione dell’imposta |
Nella sezione 2 nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata. |
QUADRO VO Attività oleoturistica: revoca dell’opzione |
Nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Si noti che la casella 1 del rigo in esame deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata, invece, dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell’opzione. |
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