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Bonus barriere architettoniche: tutte le novità

11 Gennaio 2024
Bonus barriere architettoniche: tutte le novità

Il D.L. n. 212/2023  (c.d. “Decreto bonus edilizi") ha modificato il regime del c.d. “bonus barriere architettoniche” ex art. 119-ter , D.L. n. 34/2020, introdotto dal 2022 dalla Legge di bilancio 2022 e prorogato con la Legge di bilancio 2023.

La detrazione Irpef/Ires del 75% è relativa a spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 a fronte di lavori finalizzati all’eliminazione/abbattimento di barriere architettoniche

NOVITA' - Il D.L. n. 212/2023 interviene:

  1. limitando l’ambito dei lavori ammessi al beneficio fiscale;
  2. introducendo l'obbligo di asseverazione dei requisiti da parte di un tecnico abilitato;
  3. riformulando la possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito;
  4. prevedendo l’obbligo di pagamento tramite bonifico “parlante”.

L’art. 3, comma 1 , del D.L. n. 212/2023 dispone che, a partire dalle spese “sostenute” dal 30 dicembre 2023, alla detrazione del 75% concorrono le sole spese aventi ad oggetto: scale; rampe; installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. I requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989 devono risultare da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato

INTERVENTI

Detrazione 75% 

Spese sostenute dal

1/01/2022 al 29/12/2023

Spese sostenute dal 

30/12/2023 al 31/12/2025

sostituzione di finiture

 

SI

NO

rifacimento/adeguamento di impianti tecnologici

solo ascensori

rifacimento di scale ed ascensori

SI

inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici

SI

Il D.L. n. 212/2023 (comma 2 e comma 3,art. 3 ) stabilisce che, a decorrere dal 30 dicembre 2023 non è più ammessa l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per le spese ammesse al bonus barriere architettoniche, fatta eccezione:

  •  per le spese sostenute per interventi su parti comuni di condomini “a prevalente destinazione abitativa” (che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato (C.M. n. 71/E/2000 ).
  • o da persone fisiche in relazione a interventi su edifici unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, a condizione che:
    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto/nuda proprietà, diritto di abitazione, ecc.);
    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; 
    • il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a €. 15.000, o nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità.

L’opzione rimane ammessa anche per gli interventi:

  • non in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • in edilizia libera, se prima del 30 dicembre 2023 siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonifico parlante - Per spese sostenute dal 30 dicembre 2023, ai fini del beneficio fiscale, il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ripristino del patrimonio immobiliare ex art. 16-bis, TUIR. Si tratta di un bonifico (bancario o postale) c.d. “parlante”,dal quale risultino:

  • causale di versamento (ossia la normativa di riferimento);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • dati fiscali dell’impresa/fornitore.

Si ricorda che tale tipologia di bonifico è soggetto ad obbligo di ritenuta d’acconto da parte della banca/Poste, con la seguente aliquota:  8% fino al 29 gennaio 2024 e  11% dal 1 marzo 2024 (art. 1, comma 88, Legge di bilancio 2024 ).

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