La disposizione volta a garantire la percentuale di detrazione del 110% fino al 2025 si applica esclusivamente per i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino ''inagibili'' a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo. In assenza della condizione di "inagibilità" dell'edificio oggetto di intervento, si applicherà invece la progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 4/E del 9 gennaio 2024 .
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