Il D.Lgs. 385/1993 (c.d. “TUB”), all’art. 112, comma 7 , prevede che i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
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