La Manovra 2024 (L. 30 dicembre 2023 n. 213) mira a rendere più restrittivo il regime delle compensazioni di crediti in F24.
Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:
Vediamone le caratteristiche:
Novità in tema di compensazione | |||
Restrizione alla compensazione |
Rif. normativo | Descrizione | Decorrenza |
Divieto di compensazione con carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro |
art. 1, comma 94 , lett. b), L. n. 213/2023 |
Introduce, nell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248), il nuovo comma 49-quinquies che prevede il divieto di compensazione (orizzontale) in presenza di carichi di ruolo scaduti. Se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, la compensazione è vietata anche per l’eccedenza. I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori”: sono esclusi i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e INAIL. Invece, vi rientrano i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali. Esempio: un contribuente ha carichi di ruolo per 150.000,00 euro e dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, l’unico modo per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. N.B. Non viene modificato l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che già contempla un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti, con riferimento ai carichi di ruolo superiori a 1.500,00 euro. |
Le novità si applicano dall’1 luglio 2024. Quindi per le compensazioni effettuate dall’1 luglio 2024. |
Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni |
art. 1, comma 94 , lett. a) e comma 95 , L. n. 213/2023 |
Modifica il comma 49-bis dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (conv. L. 4 agosto 2006 n. 248) e l’art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (conv. L. 23 giugno 2014 n. 89), estendendo l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per l'invio degli F24 contenenti compensazioni orizzontali. Si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. I versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Abrogata la lett. b) del suddetto art. 11, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che prevedeva l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 a saldo zero. |
Per le compensazioni “orizzontali” nei modelli F24 presentati a partire dall’1 luglio 2024. |
Termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL |
art. 1, comma 97 , lett. a), L. n. 213/2023 |
In relazione alla compensazione dei crediti INPS e INAIL, oltre all’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, inserendo i nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, viene introdotto anche un termine iniziale per la compensazione di tali crediti. Si tratta quindi dei crediti contributivi INPS che emergono dal quadro RR del modello REDDITI PF; il termine iniziale per la relativa compensazione diventa quindi quello già previsto in relazione alla compensazione dei crediti per imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive;a differenza di questi ultimi, non è però previsto che la compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emergono si applichi solo per importi superiori a 5.000,00 euro annui; il nuovo termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS si applica, infatti, indipendentemente dall’ammontare del credito. |
La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL. |
Divieto di compensazione, in caso di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA |
art. 1, comma 99 , della L. n. 213/2023 |
Prevede l’estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVA di cui all’art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/7229 anche al caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti. N.B. Prima, il divieto di compensazione “orizzontale” esisteva nei soli casi di provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/72 (e non anche del successivo comma 15-bis.1). |
É preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, anche nel caso in cui il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sia emesso in forza delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 15-bis.1, del D.P.R. n. 633/72 (in conseguenza della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell’ufficio o di esito negativo dei controlli documentali effettuati). |
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