News
MANOVRA 2024

Regolarizzazione del magazzino: il punto della norma, in attesa del decreto

9 Gennaio 2024
Regolarizzazione del magazzino: il punto della norma, in attesa del decreto

La Manovra 2024 (L. 213/2023 , in vigore dal 1° gennaio 2024)  prevede la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. 

Sembra analizzandola, di rileggere il vecchio testo dell'art. 7, commi 9-14, della L. n. 488/99 (Finanziaria 2000). Tornano quindi utili i chiarimenti forniti a suo tempo dalla C.M. 1 giugno 2000 n. 115  e da Assonime 24 maggio 2000 n. 39, § 12.

Riportiamo in sintesi i punti chiave dell'agevolazione:

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO IN SINTESI
Chi può aderire?

Esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS (OIC adopter) 

Chi non può aderire?

Sono escluse le imprese con contabilità semplificata

Periodo temporale

Il 2023 per i soggetti “solari” (periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023)

Procedura

Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Quant'è l'esborso di IVA?

Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, va versata:

  • l’IVA;
  • l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Ove l’IVA si determina applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un prossimo decreto.

L’aliquota media IVA verrebbe determinata dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
  • e il volume d’affari.

Quindi, il costo dell’adeguamento, a titolo di IVA è pari a:

aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione.

Quant'è l'esborso di sostitutiva?

L'imposta sostitutiva è pari al 18%, da applicare sulla differenza tra:

  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione;
  • il valore del bene eliminato. 

Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, l'imposta sostitutiva del 18% va calcolata sul nuovo valore iscritto. 

Aspetti fiscali

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP.

L’indeducibilità dell’IVA dovuta per effetto dell’adeguamento si evince dai documenti di prassi (C.M. n. 115/2000 (§ 4.1)).

Modello Redditi

L’adeguamento deve essere indicato nei Modelli REDDITI e IRAP 2024 (anno 2023).

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023;
  • la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Scudo

L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori, nè per sanzioni tributarie amministrative (es. l’irregolare tenuta delle scritture contabili nè per la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).

Effetto civilistico e fiscale

I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (al 2022 o ad anni anteriori). L’adeguamento non ha effetto sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Sullo stesso argomento:Magazzino

Questo documento fa parte del FocusManovra 2024