La Manovra 2024 (L. 213/2023 , in vigore dal 1° gennaio 2024) prevede la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
Sembra analizzandola, di rileggere il vecchio testo dell'art. 7, commi 9-14, della L. n. 488/99 (Finanziaria 2000). Tornano quindi utili i chiarimenti forniti a suo tempo dalla C.M. 1 giugno 2000 n. 115 e da Assonime 24 maggio 2000 n. 39, § 12.
Riportiamo in sintesi i punti chiave dell'agevolazione:
REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO IN SINTESI | |
Chi può aderire? |
Esercenti attività d’impresa che non adottano gli IAS (OIC adopter) |
Chi non può aderire? |
Sono escluse le imprese con contabilità semplificata |
Periodo temporale |
Il 2023 per i soggetti “solari” (periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023) |
Procedura |
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
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Quant'è l'esborso di IVA? |
Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali, va versata:
Ove l’IVA si determina applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un prossimo decreto. L’aliquota media IVA verrebbe determinata dal rapporto tra:
Quindi, il costo dell’adeguamento, a titolo di IVA è pari a: aliquota media IVA per il 2023 x valore eliminato x coefficiente di maggiorazione. |
Quant'è l'esborso di sostitutiva? |
L'imposta sostitutiva è pari al 18%, da applicare sulla differenza tra:
Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, l'imposta sostitutiva del 18% va calcolata sul nuovo valore iscritto. |
Aspetti fiscali |
L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP. L’indeducibilità dell’IVA dovuta per effetto dell’adeguamento si evince dai documenti di prassi (C.M. n. 115/2000 (§ 4.1)). |
Modello Redditi |
L’adeguamento deve essere indicato nei Modelli REDDITI e IRAP 2024 (anno 2023). Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:
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Scudo |
L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori, nè per sanzioni tributarie amministrative (es. l’irregolare tenuta delle scritture contabili nè per la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.). |
Effetto civilistico e fiscale |
I valori risultanti a seguito della regolarizzazione sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti (al 2022 o ad anni anteriori). L’adeguamento non ha effetto sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
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Questo documento fa parte del FocusManovra 2024
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