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Contenzioso

Compensazione delle spese anche per la parte vittoriosa

8 Gennaio 2024
Compensazione delle spese anche per la parte vittoriosa

La rivisitazione del comma 2 dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 ad opera del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) prevede la possibilità di compensazione delle spese del giudizio, non solo nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere rigorosamente motivate, ma anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di nuovi documenti decisivi prodotti soltanto nel corso del giudizio.

La ratio dell’intervento è quella di incentivare le parti ad:

  • anticipare alla fase precontenziosa la produzione di tutti i documenti utili alla difesa della propria posizione;
  • rispettare i principi di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti “telematici” di parte.

Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

Formulazione precedente

Nuova formulazione

Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate

Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio

Il decreto delegato aggiunge altresì il comma 2-nonies al citato art. 15, ai sensi del quale “nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte”.

Tra i tanti interventi di modifica, si segnala infine che al successivo art. 16-bis , è stata aggiunta la previsione secondo cui è dovere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né a effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria. Con lo stesso intervento, inoltre, è stato previsto l’obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali.

 

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Questo documento fa parte del FocusRIFORMA FISCALE 2023