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Fatturazione elettronica dei medici ai privati: proroga del divieto anche per il 2024

29 Dicembre 2023
Fatturazione elettronica dei medici ai privati: proroga del divieto anche per il 2024

Il divieto di emissione di E-fattura per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sarà esteso a tutto il 2024, nonostante la disposizione originaria, riferita esclusivamente al “periodo d’imposta 2019”, potesse far pensare a una norma transitoria.

La proroga del divieto è contenuta nel c.d. Decreto “Milleproroghe 2024”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, unitamente a quattro decreti legislativi di riforma fiscale da approvare in via definitiva (D.Lgs. sull’adempimento collaborativo, contenzioso tributario, Statuto del contribuente e di riforma dell’IRPEF).

Anche per il 2024, quindi, sarà obbligatoria l’emissione della fattura cartacea per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

In particolare:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, per le fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018);
  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, per le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018).

Per le prestazioni sanitarie B2B, invece, l’obbligo di emissione della E-fattura permane, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (interpello n. 307/2019). In tal caso, tuttavia, nel documento via SdI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti i quali la prestazione sanitaria è stata resa (FAQ 19 luglio 2019 n. 73 e interpello n. 307/2019).

È anche vietato trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie anche nell’ambito del c.d. “esterometro” (interpello n. 327/2019).

Per comprendere chi debba applicare il divieto è opportuno leggere attentamente le due norme richiamate (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 e l’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018). Se il primo parla di coloro che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema TS, il secondo si riferisce agli operatori che effettuano “prestazioni sanitarie” nei confronti di persone fisiche (quindi dovrebbero essere incluse le prestazioni di diagnosi, di cura e di riabilitazione - Ris. 24 settembre 2003, n. 184/2003).

Il fatto che tali soggetti siano forfetari poco conta, così come se fossero ASD o SSD in 398/91; infatti dal 1° gennaio 2024 sono tutti soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dai compensi 2021.

L’omessa fatturazione (art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997) elettronica comporta l’applicazione della sanzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ma chi è tenuto ad emettere fattura cartacea e non fattura elettronica  non è ancora chiaro a quale sanzione sia soggetto.

Abolito l’obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema TS - Con la conversione del D.L. “Anticipi”, l’art. 4-quinquies, comma 3, del D.L. n. 145/2023 (conv. Legge n. 191/2023) ha eliminato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria che avrebbe dovuto riguardare i commercianti al minuto (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015 e differito già più volte, avrebbe dovuto essere il 1° gennaio 2024.

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