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REGIMI AGEVOLATI

Il Quadro LM del modello Redditi 2024 fa spazio alla flat tax incrementale, nella sezione II

28 Dicembre 2023
Il Quadro LM del modello Redditi 2024 fa spazio alla flat tax incrementale, nella sezione II

La nuova sezione II del quadro LM del modello Redditi 2024 (anno 2023) fa spazio alla flat tax incrementale. 

Essa deve essere utilizzata:

  • dai contribuenti esercenti attività d’impresa,
  • arti e professioni,

che intendono aderire al regime della tassa piatta incrementale ai sensi dell’art. 1, commi da 55 a 57, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, e non può essere compilata contestualmente alla sezione I e/o alla sezione III (rispettivamente dei minimi e dei forfettari).

Per il solo anno d’imposta 2023 i predetti contribuenti possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF progressive, un’imposta sostitutiva del 15 per cento dell’IRPEF e relative addizionali, su una base imponibile pari alla differenza tra la quota di reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel presente periodo d’imposta ed il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato tra quelli dichiarati nel triennio precedente, maggiorando quest’ultimo importo del 5 per cento. L’ammontare di reddito agevolabile non può comunque superare l’importo di 40.000 euro (art. 1, commi da 55 a 57, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Non possono fruire del presente regime i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l’attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell’ambito del triennio precedente;
  • il regime non può essere applicato dai contribuenti che nel 2023 aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre può essere applicato da coloro che hanno fruito dei predetti regimi nel triennio precedente (circolare 18/E del 28 giugno 2023).

Ai fini della determinazione dell’incremento i redditi da confrontare sono quelli relativi alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.Pertanto vanno considerati i soli redditi di lavoro autonomo e d’impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli che fruiscono del regime di cui agli artt. 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi.

Inoltre non rilevano né i valori positivi né i valori negativi dei redditi ricevuti per trasparenza (ex artt. 5116 TUIR) da società di persone o di capitali, salvo che la partecipazione non sia detenuta nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa persona fisica (nel qual caso il relativo risultato è ricompreso nei redditi dei predetti quadri reddituali), e/o dei redditi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all’art. 5, comma 3, lettera c) del TUIR, imputati all’associato (vedasi nelle colonne da 1 a 3 l'importo del reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito negli anni 2020, 2021 e 2022, facendo concorrere integralmente ai predetti redditi l'eventuale reddito derivante dall'impresa familiare o coniugale non gestita in forma societaria). Se il reddito d'impresa o di lavoro autonomo fosse negativo, per l'incremento di reddito da sottoporre alla flat al 15 per cento la perdita è irrilevante.

Nell’ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale non può eccedere quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro. (circolare 18/E del 28 giugno 2023).

L’ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva concorre al reddito complessivo e trova pertanto applicazione la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), in base agli ordinari scaglioni di reddito, mentre l’importo di rigo LM14, colonna 2, va sottratto dal reddito complessivo di cui al quadro RN1, colonna 5.

 

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