Deducibile dal reddito d'impresa, nei limiti dell'80%, la spesa afferente all'energia elettrica effettivamente destinata all'alimentazione/ricarica della propria autovettura da parte di un agente di commercio, nel rispetto delle condizioni dell'art. 164, comma 1 e 1-bis, del TUIR, ancorché la sua alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. wall box) situata nei locali destinati a uso promiscuo della propria attività d'impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l'utilizzo di detta energia come ''carburante''.
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