Anche per il prossimo anno il legislatore dovrebbe intervenire a disporre la proroga del divieto di fatturazione elettronica per medici e operatori sanitari. Resta confermata, invece, la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Come noto, l’art. 1 della Legge n. 145/2018 , Legge di Bilancio 2019, al comma 53, ha modificato l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, disponendo che, per l’anno 2019, “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria [...]”.
Difatti, si è passati dall’esonero a un divieto di emissione delle fatture elettroniche in capo agli operatori sanitari, anche in considerazione del fatto che il Garante della privacy aveva posto l’attenzione sulla incompatibilità del sistema della fatturazione elettronica con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS.
L’operatività del divieto è stata poi estesa di anno in anno sino al 2023 ad opera del Decreto Milleproroghe (n. 198/2022), entrato in vigore il 30 dicembre 2022 e convertito nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 , il quale ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 le prestazioni sanitarie registrate con il Sistema Tessera Sanitaria (STS) non comportano l’obbligo di fatturazione elettronica.
Il formato cartaceo va adottato esclusivamente per le operazioni B2C, mentre le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), vanno documentate da fattura elettronica via SdI (risposta a interpello n. 307/2019 ).
In questi termini, ad esempio, un neo abilitato all’esercizio della medicina generale si troverà a:
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