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LEGGE DELEGA

La semplificazione degli adempimenti tributari in arrivo dal 2024

14 Dicembre 2023
La semplificazione degli adempimenti tributari in arrivo dal 2024

L’iter di attuazione della Legge delega fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111) prosegue con l’approvazione dello schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 93), in corso di approvazione in questi giorni al Senato. Lo schema è attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari Finanze e Bilancio e attua l’art. 16 comma 1, della Legge delega, recante i princìpi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e di quelli in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

  • l’introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento;
  • interventi diretti a favorire l’accesso ai servizi dell’amministrazione finanziaria;
  • misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l’amministrazione finanziaria 
  • interventi concernenti l’amministrazione finanziaria 

Il decreto apporta una serie di semplificazioni in materia di adempimenti tributari. Gli interventi operati sono in generale apprezzabili, anche se migliorabili.

Di seguito, riportiamo un primo esame dei contenuti di maggior rilievo per i contribuenti, evidenziandone le criticità:

Rif. normativo dello  Schema di Decreto Novità Criticità 
Art. 1 Viene anticipato temporalmente il controllo che il contribuente può effettuare sui dati personali che sono a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi ad un periodo precedente.
  • I dati reddituali dei lavoratori dipendenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per predisporre la dichiarazione precompilata provengono da soggetti terzi (sostituti di imposta, enti previdenziali, sistema sanitario, ecc.); pertanto, l’anticipazione temporale della messa a disposizione del contribuente di tali dati potrebbe comportare, per i soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni, una rimodulazione ed una modifica delle attuali scadenze previste per l’invio dei citati dati all’Agenzia delle Entrate, con un possibile aggravio di oneri e in contrasto con la finalità di semplificazione della norma di delega. L’effettivo beneficio per i lavoratori dipendenti derivanti da tale anticipazione (salvo non si voglia anticipare il rimborso, da parte dello Stato, dei crediti fiscali emergenti dalle dichiarazioni precompilate) non è molto comprensibile.
Art. 4 I soggetti obbligati alla tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e documenti obbligatori che affidano a terzi l’incarico e che, in seguito, decidono di revocarlo, devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla revoca. Laddove egli non provveda, la norma  consente, al depositario revocato, di comunicare tale decisione al fine di evitare futuri controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il depositario dovrà prima avvisare il suo assistito e poi procedere alla comunicazione della revoca dell’incarico, entro 60 giorni dalla scadenza del termine non rispettato dal contribuente (30 giorni dalla revoca dell’incarico). La comunicazione dovrà avvenire mediante apposito modello, approvato tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma in commento.
  • Modifica attesa da molto tempo
Art. 9  Incremento da 25,82 euro a 100 euro del limite d’importo al di sotto del quale non è dovuto il versamento dell’IVA a debito risultante dalle liquidazioni periodiche. Tale imposta dovrà essere versata con la successiva liquidazione periodica a debito di importo superiore ai 100 euro o, al più tardi, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento. 
  • La modifica investe tutti i soggetti passivi IVA, indipendentemente da che versino l’imposta mensilmente o trimestralmente. Stesso incremento – da 25,82 euro a 100 euro –  riguarda l‘importo ritenuto “poco significativo” che consente di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi. Il versamento dovrà essere effettuato il mese successivo, se superiore a 100, o al più tardi entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
  • Le descritte modifiche si applicheranno con riguardo alle somme dovute dal periodo di imposta 2024.  
Infine, si unifica al 16 giugno (oggi 20 giugno) e 16 dicembre (oggi  20 dicembre) il versamento delle ritenute dovute dal condominio quale sostituto d'imposta e rinviate perché d’importo inferiore ai 500 euro. 
  • Quelle relative al mese di dicembre dovranno essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo, indipendentemente dall’importo (oggi la scadenza è al 30 giugno dell’anno successivo).

Art. 10

Sospensione dell’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati nei mesi di agosto e dicembre

  • Sarebbe più funzionale una sospensione dei termini strutturale e permanente, dal 1° agosto al 31 agosto e una sospensione invernale dei termini dal 1° dicembre al 6 gennaio.
  • É poi più funzionale sospendere i termini dell’atto inviato, piuttosto che l’invio per i periodi di cui sopra, in quanto un atto inviato dall’AF il 25 luglio, con obbligo di adempimento entro 30 giorni, produce i suoi effetti giuridici nel pieno del periodo feriale. Anziché una sospensione di “invio’’, si dovrebbe ottenere una “sospensione dei termini’’. La sospensione, infatti, non rileva per i poteri di accesso e di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, né si applica agli atti inviati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Art. 11

Revisione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, con anticipo al 30 settembre, rispetto a quello del 30 novembre.

La disposizione, con effetto dal 2 maggio 2024, anticipa, dal 30 novembre al 30 settembre, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP; a tal fine, vengono apportate modifiche all’art. 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 322 del 1998. In particolare, si dispone che:

  • soggetti IRPEF (persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) presenteranno in via telematica entro il 30 settembre (rispetto al precedente 30 novembre) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta);
  • soggetti IRES presenteranno la dichiarazione entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (in luogo dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
  • Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

Nella relazione illustrativa al provvedimento si precisa che l’obiettivo della norma è favorire l’anticipazione del controllo delle dichiarazioni, nonché l’erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti. Per i soggetti titolari di partita IVA di minori dimensioni verrà, conseguentemente, anticipata l’approvazione degli ISA e la pubblicazione delle relative procedure software. Tale anticipazione può determinare delle criticità in relazione al rilascio degli applicativi dei dichiarativi, su cui sarebbe opportuna una approfondita analisi con le associazioni di categoria e i professionisti. Da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessaria un’ anticipazione della fornitura delle bozze dei modelli dichiarativi entro la metà del mese, al fine di consentire alle società di software di predisporre tempestivamente gli applicativi. La rimodulazione delle scadenze deve tenere conto delle criticità operative per la consegna degli applicativi.

Si dispone, poi, a decorrere dall’anno 2025, la possibilità di anticipare la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP dal 1° aprile (attualmente previsto per le persone fisiche dal 1° maggio), fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata.

Analoga facoltà è stabilita per il modello 770, il quale potrà essere inviato dai contribuenti dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 14

Amplia taluni benefici fiscali previsti per i soggetti che applicano il regime ISA. Si dispone l’innalzamento a 70.000 euro della soglia (attualmente fissata a 50.000 euro) di credito IVA al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per procedere alla compensazione orizzontale, né del visto di conformità o della garanzia per procedere alla richiesta di rimborso. Il visto di conformità non sarà più necessario nemmeno per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP fino ad un importo di 50.000 euro (oggi 20.000 euro). 

Nella relazione illustrativa al provvedimento, si precisa che tali maggiori benefici potrebbero essere applicati esclusivamente a soggetti con più alte soglie di affidabilità (es. ISA con valore pari o superiore a 9), che potrebbero essere definite, in seguito, tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 17

Prevede la possibilità di inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24

Il contribuente dovrebbe però poter modificare, con ravvedimento operoso, eventualmente le scadenze, per permettere maggior flessibilità di gestione finanziaria.

Art. 19

Riproduce il progetto sperimentale di mensilizzazione della dichiarazione fiscale dei sostituti d’imposta (modello 770) - previsto dalla Legge finanziaria 2008 (art. 1, commi 121, 122 e 123 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244) – e mai attuato anche in ragione delle criticità emerse in sede di confronto con le associazioni di categoria (criticità, in parte, ancora valide) . 

Gli attuali processi mensili di liquidazione e di versamento delle ritenute sono ormai automatizzati da parte delle grandi imprese. Quindi, non vi saranno particolari criticità tecniche nella adozione della procedura mensile mentre sorgono dubbi sulla effettiva semplificazione degli adempimenti fiscali qualora tale procedura divenisse obbligatoria per tutti i sostituti di imposta a prescindere dal numero dei dipendenti in organico. Non sarà comunque possibile sostituire integralmente l’obbligo dichiarativo su base annuale (Modello 770), sia perché tale adempimento rimarrà per talune tipologie di redditi (es. ritenute su prestiti finanziari dall’estero), sia perché sarà sempre richiesto l’invio di una dichiarazione annuale (che si aggiungerebbe alle dodici comunicazioni mensili) per comunicare le rettifiche operate nelle operazioni di conguaglio (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza). In assenza di una dichiarazione riepilogativa finale si richiederebbe ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate un costante lavoro di aggiornamento in tempi molto ristretti dei software di gestione delle paghe considerate le scadenze mensili. Tutto ciò senza considerare le criticità, sia per le imprese sia per l’Agenzia delle Entrate, di gestione di tali flussi comunicativi qualora il sostituto di imposta sia interessato, nel corso dell’anno, da operazioni straordinarie (es. fusione o scissione). Qual è il valore dichiarativo da assegnare o meno alle comunicazioni mensili inviate dai contribuenti? Se avesse valenza dichiarativa (e non quella di flusso di dati come auspicabile) si ridurrebbero in modo sensibile i termini per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (c.d. Ravvedimento operoso), da parte dei contribuenti; termini che decorrerebbero dalla presentazione della dichiarazione periodica (e non più dal termine di invio della dichiarazione annuale). É, quindi, preferibile, in linea con quanto avviene per le LIPE, assegnare all’adempimento valenza di comunicazione utile a monitorare i versamenti, lasciando la valenza dichiarativa all’adempimento di fine anno (riepilogativa dei dati già comunicati oltre le eventuali rettifiche a conguaglio). In conclusione, non deriva alcuna semplificazione degli adempimenti fiscali cui sono tenuti i sostituti di imposta, in quanto gli stessi verrebbero chiamati ad effettuare dodici comunicazioni mensili (più una dichiarazione riepilogativa) in luogo della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

Se il contribuente potesse optare “volontariamente” per l’adozione del regime di comunicazione mensile, potrebbe essere esonerato da una serie di adempimenti correlati. Es.: si potrebbe riconoscere all’impresa aderente al regime mensile l’esonero dalle norme sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (art. 4 del D.L. n. 124/2019).

Art. 23

Arricchiti i dati del cassetto fiscale

É opportuno che, all’interno del cassetto fiscale, siano caricati anche gli avvisi bonari in definizione. Il professionista, delegato al controllo del cassetto fiscale da parte del cliente, avrebbe la situazione sotto controllo per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti; a oggi tale tipo di documento non è presente.

Art. 24

Introduce la possibilità di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante procedure software

Tali software potranno essere installati in qualsiasi dispositivo esistente, conciliandosi anche con gli apparecchi evoluti che consentono il pagamento elettronico dei corrispettivi, al fine di garantire la piena integrazione tra il dato fiscale e il relativo pagamento. A oggi, l’adempimento può essere assolto esclusivamente mediante l’installazione di un registratore telematico, o tramite la procedura accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate; soluzione ideata per agevolare piccoli operatori o chi effettua operazioni sporadiche, ma non adatta a chi gestisce numerosi dati di corrispettivi. La nuova soluzione software, pertanto, consentirà anche a chi opera su larga scala, di poter adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi pur in assenza di registratore telematico, risolvendo le difficoltà, spesso evidenziate, soprattutto da coloro che non hanno sede fissa e che operano in modo sparso sul territorio nazionale. Vedremo quali saranno i dettagli tecnici della nuova procedura - che dovranno essere definiti mediante uno o più decreti del MEF, sentito il Garante per la privacy – così da valutare se la nuova procedura potrà essere facilmente adottata anche dagli operatori oggi esonerati.

Art. 25

Dispone che l’attività effettuata dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale sia effettuatacon modalità telematiche, direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati dai professionisti incaricati. 

In fase di prima applicazione, l’Agenzia comunica al Comune interessato l’avvenuto deposito tramite PEC.

Questo documento fa parte del FocusRIFORMA FISCALE 2023