In virtù delle previsioni di cui all’art. 2313 del codice civile, nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. A ogni modo, rispetto ai soci accomandatari opera il c.d. beneficium excussionis, in base al quale i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
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