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Pensioni estere: trovano spesso spazio nelle tardive

5 Dicembre 2023
Pensioni estere: trovano spesso spazio nelle tardive

Nonostante sia spirata la scadenza del 30 novembre 2023, vi sono molte dichiarazioni che devono ancora essere inviate perchè vi sono redditi esteri da dichiarare.

I redditi derivanti da pensioni estere (cioè corrisposte da un ente pubblico o privato residente in uno Stato estero) conseguite tramite lavoro prestato all’estero, percepite da un soggetto fiscalmente residente in Italia vanno valutate attentamente:

  • in primo luogo va analizzato il trattamento riservato dall’eventuale convenzione bilaterale in vigore con lo Stato estero:
    • in presenza di convenzione bilaterale: in generale questa prevede la tassazione esclusiva in un paese, differenziando tra:
      • pensioni pubbliche (cioè erogate dallo Stato o sua emanazione): nella maggior parte dei casi tassate esclusivamente all’estero;
      • pensioni private (cioè erogate da un ente di previdenza estero): nella maggior parte dei casi tassate esclusivamente in Italia - inoltre talvolta viene fatto riferimento alle pensioni di sicurezza sociale;
    • in assenza di convenzione bilaterale: opera sempre la tassazione concorrente, con il credito d’imposta per le imposte scontate definitivamente nel paese estero.

Riepiloghiamo alcune casistiche più comuni:

CONVENZIONI VIGENTI CON ALCUNI PAESI ESTERI

PENSIONE ESTERA PERCEPITA DA SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

PAESE EROGATORE DELLA PENSIONE

PENSIONI PUBBLICHE

PENSIONI PRIVATE

PENSIONI DI SICUREZZA SOCIALE

PAESE DI TASSAZIONE ESCLUSIVA

CONDIZIONI

PAESE DI TASSAZIONE ESCLUSIVA

CONDIZIONI

PAESE DI TASSAZIONE

CONDIZIONI

FRANCIA

Italia

Nazionalità solo italiana

Italia

Regola generale

Concorrente

Regola generale

Francia

Regola generale

SVIZZERA

Svizzera

Nazionalità svizzera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regola generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Italia 

non vanno dichiarate le rendite pensionistiche se assoggettate a ritenuta “secca” del 5% da parte della banca incaricata dell’incasso (in applicazione della Convenzione bilaterale). Ciò riguarda: le rendite cd. “AVS” (c.d.“1° Pilastro”) e  le rendite (DL 50/2017) della cd. “previdenza professionale” (“LPP”, cd.  “2° Pilastro”), incluse le prestazioni erogate dagli istituti/enti svizzeri di prepensionamento entrambe obbligatorie e previste sia per i lavoratori dipendenti che autonomi. Rimane esclusa da tale prelievo definitivo (e va quindi dichiarata) la “previdenza privata” (cd. “3° Pilastro”).

Regola generale

BELGIO, AUSTRIA, CROAZIA,

GERMANIA, RUSSIA

Italia

Nazion.tà solo IT

Estero

Regola generale

ARGENTINA, BULGARIA, GRECIA, POLONIA, PORTOGALLO, ROMANIA, REP. CECA; REP. SLOVACCA, REGNO UNITO, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, UNGHERIA, VENEZUELA

Italia

Nazion. italiana

 

 

 

 

 

Estero

 

 

 

 

 

Regola generale

USA

Italia

Nazion. italiana

Italia

Regola generale

Usa

Regola generale

DANIMARCA

Italia

Nazion.tà solo IT

Danimarca

se le somme non hanno nat. contrib.

Danimarca

Regola generale

PAESI BASSI

Italia

Nazion.tà solo IT

Olanda

Nazionalità solo olandese

 

-

 

-

Olanda

Regola generale

Italia

Regola generale

LUSSEMBURGO

Italia

Regola generale

Italia

Regola generale

Concorrente

Regola generale

FINLANDIA

Italia

Regola generale

Italia

Regola generale

Concorrente

Nazionalità finlandese

Italia

Nazionalità non finlandese

 

SVEZIA

 

Italia

 

Regola generale

Italia

Nazionalità non svedese

Concorrente

Nazionalità svedese

Concorrente

Regola generale

Italia

Nazionalità non svedese

 

 

CANADA

 

Italia

se l’ammontare è ≤ $ 12.000 canadesi

 

Italia

 

(come pensioni pubbliche)

 

 

Canada

 

 

Regola generale

Concorr.

sull’ecced. risp. al

limite sopra

Concorrente

 

BRASILE

Italia

Nazionalità italiana

Italia

se l’ammont. ≤

$ 5.000 USD

 

Italia

 

Regola generale

Brasile

Regola generale

Concorrente

sull’ecced. risp. al limite sopra

AUSTRALIA

Tassate solo in Italia

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