Ai sensi dell’art. 119 , commi 1 e 4, del D.L. n. 34/2020, per poter rientrare nella disciplina del superbonus, le spese relative agli interventi agevolati devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”.
Tuttavia, i commi 3-bis e 8-bis dell’art. 119 prevedono un termine finale della finestra temporale agevolata più ampio di quello “base” del 30 giugno 2022, con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati da specifiche categorie di soggetti, tra quelli che possono essere beneficiari del superbonus ai sensi del comma 9 dell’art. 119.
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