Le istruzioni ministeriali al Mod. Redditi 2023 (anno 2022) affermano che, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:
La Circ. n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti in relazione ai concetti di “doppio finanziamento” e di “cumulo delle misure agevolative”, finalizzati ad evitare incertezze nell’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e finanziati dal RRF comunitario:
Nell’ambito del PNRR, quest’ultima situazione è prevista dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, secondo cui: “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”.
In tal senso anche le “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” (Circ. n. 21/2021 della RGS), le quali includono, tra i requisiti per i progetti finanziati con risorse PNRR, l’assenza di “doppio finanziamento”, permettendo, al contrario la finanziabilità con fonti diverse di quote di investimento diverse.
Il rigo RU150 deve essere sempre compilato in presenza dei crediti di imposta previsti. Il rigo RU151, invece, sempre con riferimento ai medesimi crediti di imposta, deve essere compilato solo nel caso in cui, oltre alla maturazione del credito d'imposta, si sia usufruito di ulteriori sovvenzioni in ordine alle medesime spese, ai fini della verifica del divieto di doppio finanziamento.
Ad esempio, un'impresa che per lo stesso bene ha usufruito del credito imposta 4.0 e del credito imposta investimenti nei comuni del sisma centro Italia deve indicare tale ultimo credito nel rigo RU151 colonna 3.
Ad esempio, una snc a dicembre 2022 ha corrisposto degli acconti a conferma ordini di beni strumentali 4.0, poi interconnessi nel 2023. Con decreti Mise datati febbraio 2023 sono stati riconosciuti (ma non ancora riscossi) i contributi in c/interessi relativi alla Nuova Sabatini. Compilerà quindi la casella 2 e 3 del rigo RU5, le caselle 4 e 4A del rigo RU140. Posto che i Decreti con i quali vengono riconosciuti i contributi Sabatini sono datati febbraio 2023, deve essere compilato il rigo 151 Cumulo e precisamente: casella 1 = 2L, casella 2 = 2022, casella 3 = Nuova Sabatini.
Ad esempio, la XY srl nel 2022 ha registrato un brevetto, sostenendo costi agevolabili pari a €. 100.000. Esercita l’opzione per la superdeduzione nel Mod. Redditi 2023, potendo dedurre oltre al costo storico ordinario (per derivazione semplice) anche una variazione in dichiarazione ai fini Ires ed Irap pari a euro 110.000 (il 110%). La srl ha potuto fruire del credito d’imposta per R&S sulle spese 2022, in quanto relative alla licenza d’uso di un software utilizzato per la propria attività di ricerca, determinando un credito d’imposta teorico pari a euro 13.000. In tal caso, la medesima spesa viene portata come variazione in diminuzione sul 2022 per il 110% (euro 44.000), con un risparmio di Ires/Irap di: 44.000 x (24% + 3,9%) = euro 12.276, che costringe la srl a rideterminare il credito d’imposta fruibile in euro 10.544 (utilizzabile in 3 rate di pari importo a partire dal 1/01/2023). La srl compilerà il rigo RU 150 e RU151:
Sullo stesso argomento:Modello redditi SCBeni strumentali
Questo documento fa parte del FocusQuadro RU
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati